Archivio rubriche 2019

CASS. CIV., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24936

I ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che, nella Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2003, n. 03663/006, aveva previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che era stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali avrebbe potuto fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.

CONS. STATO, sez. III, 24 ottobre 2019, n.7214

Il Consiglio di Stato ritiene infondato il secondo motivo di appello col quale si lamenta la grave limitazione imposta dalla disciplina regolamentare del Comune di Rodengo Saiano (BS), ai fini dell'installazione di stazioni radio base, in quanto, come rilevato dallo stesso Consiglio (ordinanza n. 2033 del 27 marzo 2019), “La disciplina in oggetto è stata intesa dalla prevalente giurisprudenza, anche recente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 13 marzo 2018 n. 1592) nel senso che alle Regioni ed ai Comuni è consentito  nell'ambito delle proprie e rispettive competenze  individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)".

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 23 luglio 2019, n. 692

Il CGA ha ritenuto di verificare, alla luce della disamina compiuta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2033/2019, la compatibilità tra la normativa nazionale e quella europea.
Alla luce delle richiamate considerazioni, in applicazione dell'art. 79 cod. proc. amm.m ha disposto la sospensione del giudizio nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio, riservando ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, alla pronuncia definitiva.

Ord. CONS. STATO, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033

La Sesta sezione, in via preliminare, ha ritenuto opportuno verificare le questioni sollevate dalle parti appellanti, in particolare con riferimento alla compatibilità della disciplina nazionale applicata con il regolamento impugnato, rispetto alla regolamentazione europea di cui alle direttive invocate dalle parti appellanti, con particolare riferimento agli artt. 1 comma 3 bis, 3, e 8 direttiva 2002\21\CE ed agli artt. 3 e 8 direttiva 2002\22\CE.
Con l’ordinanza in commento ha, quindi, disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione del seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.

CONS. STATO, sez. V, 8 luglio 2019, n.4774

Il termine per la proposizione del ricorso decorre "per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento" (art. 21 l. n. 1034 del 1971, ratione temporis applicabile; oggi art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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