FONTI INTERNAZIONALI 2022

Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ‘autorizza’ l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE).

Nonostante  avesse ratificato la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare con la legge del 2 dicembre 1994, n. 689, infatti, l’Italia non aveva ancora provveduto ad istituire tale zona marittima di giurisdizione sovrana oltre il limite esterno del proprio mare territoriale, che ai sensi della Convenzione non viene infatti attribuita direttamente dal diritto internazionale allo Stato costiero ma necessita di un atto unilaterale da parte di quest’ultimo che ne proclami l’istituzione.

È da precisare che la legge “autorizza” l’istituzione della ZEE, ma questa verrà proclamata “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” (art. 1(2) della legge).

Tale decisione ha dei risvolti per gli interessi del paese estremamente rilevanti.

 

Il contenzioso sul cambiamento climatico sta attualmente vivendo una esponenziale crescita nel panorama internazionale. Se è da registrarsi la progressiva importanza delle istanze portate di fronte a organi di controllo internazionali, soprattutto per violazione di diritti umani derivanti dal cambiamento climatico, la prassi più consistente riguarda ricorsi presentati a livello domestico. A questo riguardo, le tipologie di ricorsi si possono raggruppare in tre categorie generali: 1. Investitori e/o consumatori che denunciano le imprese per frode, ovvero perché queste non hanno divulgato informazioni circa il loro impatto sul cambiamento climatico o le hanno divulgate in maniera fuorviante; 2. Ricorsi fondati sull’omissione da parte di Stati o enti privati di adeguate misure di prevenzione o gestione di eventi meteorologici estremi; 3. Ricorsi riguardanti l’attribuzione di responsabilità a Stati o enti privati circa il loro contributo al cambiamento climatico.

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Osservatorio sulle fonti

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