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La Consulta tra tecnica, politica e opinione pubblica nel caso Regeni. A margine di Corte cost. n. 192/2023: riconoscimento di una fattispecie addizionale di assenza non impeditiva e principio del giusto processo

di Francesco Monceri

 

SOMMARIO: 1. Il “via libera” della Consulta al processo come risultato atteso dall’opinione pubblica. – 2. La vicenda processuale e l’impossibilità di iniziare il processo in absentia nel sistema di garanzie del giusto processo. – 3. L’ordinanza di rimessione tra “sospetto” di conoscenza del processo da parte degli imputati e mancata collaborazione della Repubblica Araba d’Egitto. – 4. Il giudizio della Corte. Elusione del problema della effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati e valorizzazione del profilo della mancata collaborazione dello stato estero quale nodo della questione. – 5. Un’additiva “forse” ritagliata sul solo caso concreto. L’ancoraggio al diritto internazionale e agli obblighi derivanti dall’adesione alla Convenzione di New York contro la Tortura ex art. 117 Cost. che non permetterebbero “zone franche di impunità” per gli autori del reato (ma solo se appartengono alle “forze dell’ordine”). – 6. Osservazione critiche sia in ordine ai parametri posti alla base della sentenza (artt. 2, 3, 117 Cost.), che a quelli (rilevanti forse per la soluzione opposta) ritenuti assorbiti (artt. 24, 111, e 112).

 

The Regeni ruling decision is mainly characterized by the need to solve a procedural impasse strongly criticized by the public opinion. The mandatory nature of the hypothesis of trial in absentia has therefore clashed with the strong suspicion that the defendants have voluntarily avoided notification of the same. The Court, precisely to resolve the specific case without affecting the system of guarantees of the defendants, focuses on the lack of collaboration of the Arab Republic of Egypt as a violation, also pursuant to art. 117 of the Italian Constitution, of the international obligations undertaken with respect to the Convention of New York Against Torture 1984. However, the Court, with its decision, which allows the trial to be held but only when there is a refusal of cooperation from the State of belonging and exclusively in the case of the crime of torture committed by public officials, does not seem to go much beyond the resolution of the specific case, moreover trying, perhaps without success, to keep the guarantees intact for the defendants.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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