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CONS. STATO, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2732
Il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario: cfr. Cons. Stato, Sez. II 22 gennaio 2020, n. 536).

CONS. STATO, sez. VI, 23 maggio 2023, n. 5089

Alla luce della normativa di riferimento e delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza, deve ritenersi che previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione in talune aree del territorio comunale, siano illegittime, salvo che:
i) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti;
ii) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi - per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale - la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio;
iv) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.

CONS. STATO, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4647

I comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale. In altri termini è precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689).

CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3335

L'art. 5, comma 2 lettera b, del Regolamento comunale del Comune di Lecce prevede che: "2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata: ... b) l'installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri .... 6)", e cioè, per quanto di rilievo, "all'interno delle aree sensibili elencate nell'allegato A e definite nei limiti nelle cartografie dell'allegato B".

CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350

L'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 prevede che i comuni "possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico". La suddetta previsione non è in alcun modo suscettibile di giustificare il divieto di installazione di una stazione radio base in assenza di un regolamento comunale che identifichi "in modo specifico" i siti eventualmente ritenuti sensibili.
Nel caso di specie, non è rinvenibile alcun regolamento del Comune di Ceriale che imponga un divieto di installazione delle stazioni radio base entro una determinata distanza da taluni siti sensibili specificamente individuati.
L'assenza di una disposizione regolamentare in materia di eventuali distanze minime da siti sensibile rende illegittimo il diniego opposto dal comune.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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