AGCM - AGCOM - ANAC - Garante Privacy

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3427

L’'art. 4, comma 3 del d. lgs. n. 23/2011 prevede, con distinta e cadenzata previsione:
a) che con apposito regolamento, "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto [legislativo], ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", avrebbe dovuto essere approvata, "d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", la normativa secondaria recante "la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno";
b) che, successivamente, i singoli comuni - "in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento" - avrebbero potuto (in termini dichiaratamente facoltativi, e senza pregiudizio, in difetto, della adozione degli atti comunque previsti dalla normativa primaria) "disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo": e ciò mediante "proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
c) che, in tal caso, l'adozione del regolamento locale sarebbe dovuta avvenire "sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive".
La regola è perspicua, nel senso che la preventiva consultazione - obbligatoria nell'an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid - costituisca un requisito formale di legittimità del regolamento comunale.

CONS. STATO, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846

Il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un'effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni; tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri.

CONS. STATO, sez. VI, 24 aprile 2023, n. 4116, 4117 e 4118

Il regolamento di polizia mortuaria avendo altre finalità rispetto a quelle degli strumenti urbanistici - finalità igienico sanitarie e di decoro del culto dei morti disciplinando di norma le pratiche funerarie successive all'evento morte, le regole per il trasporto funebre e l'accoglimento nei cimiteri - non è fonte idonea a disporre la riduzione del vincolo prevista dalla norma primaria, avente carattere urbanistico risalente dovuto all'intento di separare la "città dei vivi" dalle zone destinate ad accogliere i defunti con una zona di rispetto, solitamente silenziosa e talvolta verdeggiante. Il giudice amministrativo, infatti, può disporre la disapplicazione di un regolamento comunale, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, va respinto perché l'atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge (cfr. Cons. St., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515). Diversamente opinando, il giudice finirebbe per disapplicare la norma di rango primario in chiara violazione del principio di gerarchia delle fonti, assicurando al ricorrente il soddisfacimento di una pretesa illegittima.

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 29 novembre 2022, n.1380

L'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo non ha carattere sanzionatorio, né implica alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità, con la conseguenza che deve essere indirizzata nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; e tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina. Questo comporta che l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, rimanendo, nondimeno, impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell'intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione.

CONS. STATO sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911
Il Consiglio di Stato evidenzia come l'oggetto delle petizioni e proposte inoltrate ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto del comune di Varese Ligure, nonché l'ambito dell'obbligo di provvedere sulle stesse, vadano coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo espressi nella legge n. 241 del 1990, non derogabili da fonte subordinata. Fra questi, è principio generale quello in base al quale l'autotutela non è doverosa, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.


Nella fattispecie, oggetto di petizione e proposta è la revoca di una delibera già adottata, ossia l'adozione di un atto di autotutela. L'oggetto della petizione/proposta consiste, invero, nella sostanza, nella richiesta di revoca della delibera del consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2021, con la quale è stata conferita alla società Sviluppo Varese s.r.l. la concessione del S.I.I.
Non essendo l'autotutela doverosa, non può essere ravvisato un obbligo di provvedere in capo al comune in ordine alla richiesta della stessa, né può considerarsi, dunque, formato alcun silenzio inadempimento.
Dall'ambito degli artt. 33 e 34 dello statuto comunale esulano, quindi, le istanze di autotutela, come quella di specie.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633