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Rubriche

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 12 gennaio 2023, n. 66

Non può infatti obliterarsi che lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario che – seppur capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento - nell'ambito della gerarchia delle fonti va considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493); di modo che una disposizione statutaria in alcun modo può essere invocata per sottrarsi all’applicazione di un obbligo nascente da una previsione legislativa.

Con legge regionale n. 26 del 20 dicembre 2022, la Regione Piemonte ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, con cui si disciplina l’iniziativa popolare e degli enti locali e il referendum abrogativo e consultivo.

1. Nel tentativo di saggiare lo “stato di avanzamento” della legislazione di Regione Lombardia in materia di disabilità, saranno brevemente analizzate la l.r. 30 novembre 2022, n. 23 che riconosce la figura del caregiver familiare, identificandola nella persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura di un parente infermo o disabile e, secondariamente, la l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 che riconosce il diritto alla vita indipendente e all’inclusione delle persone con disabilità.

1. La legge approvata da Regione Veneto il 4 novembre 2022, n. 24 reca disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, dirette all’attuazione della delega contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, quest’ultimo a sua volta emanato per attuare la Direttiva 96/92/CE in materia di norme comuni per il mercato interno dell’energia.

Con legge regionale 7 novembre 2022, n. 18, Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi – modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha modificato il proprio Statuto, inserendo un ultimo comma all’articolo 32, Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale, il quale prevede che “In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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