Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Sentenza 20/2023 – La sentenza in epigrafe decide un ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’intera legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. In ordine all’ampiezza dell’impugnazione la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Corte cost. sent.247/2018; sent.194/2019; sent.128 e 143 del 2020), apprezza come l’impugnazione “in blocco” della legge deve essere considerata ammissibile quando, come nel caso di specie, le discipline legislative interessate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure».

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Sentenza n. 60/2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/04/2023 Pubblicazione in G. U.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Il 22 settembre 2023 ha avuto inizio la XI Consiliatura del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) con l’insediamento dei 64 membri, che rimarranno in carica per il quinquennio 2023-2028. I suddetti componenti sono stati nominati con i Decreti del Presidente della Repubblica del 5 maggio, del 25 maggio e dell’8 settembre di quest’anno, nella misura di 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi, 17 rappresentanti delle imprese, 6 rappresentanti delle  associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e 10 esperti (dei quali due di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e otto di nomina del Presidente della Repubblica). Fatta salva quest’ultima categoria, la nomina avviene su designazione delle organizzazioni di rappresentanza, recepita poi in una proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La carica ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile: nella consiliatura in esame, sono stati 12 i membri confermati (18,75%), in maggioranza appartenenti alla categoria dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ben 7), ma si registrano anche tre rappresentanti delle imprese e due degli autonomi.

1. Con la presentazione, il 1° marzo 2023, del Doc.II, n. 6, d’iniziativa del deputato Pastorino (Misto - +Europa), che riprende la proposta di modifica, già presentata dallo stesso Pastorino nella XVIII legislatura (doc. II, n. 21), si mira a introdurre la previsione del Codice di condotta ed i suoi contenuti essenziali nel Regolamento della Camera.

Nelle sedute dell’8 e del 15 novembre 2023, la Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati è stata chiamata ad esprimersi sulla vicenda della scissione del gruppo politico Azione-Italia Viva-Renew Europe. In questa occasione, la Giunta ha adottato un parere che integra, ulteriormente specificandolo, il noto parere del 22 maggio 2006 in materia di costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico previsto dall’art. 14, c. 1 Reg. Cam., ai sensi del comma secondo della medesima disposizione.

Nella seduta del 13 dicembre 2023 del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati è stata deliberata una proposta di indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che, nelle intenzioni dei proponenti, verrà condotta congiuntamente all’omologo organo istituito al Senato a partire da questa legislatura.

Il 12 novembre 2023, alla scadenza del proprio mandato novennale, la professoressa Silvana Sciarra è cessata dalla carica di Giudice della Corte costituzionale[1]. Stante il divieto di prorogatio sancito dall’art. 135, comma 4° Cost.[2], oltre che l’ufficio di Giudice, Sciarra ha lasciato vacante l’incarico di Presidente della Corte costituzionale.

Come accaduto altre trentasei (36) volte dal 1956[3], la Corte costituzionale ha quindi provveduto a individuare al proprio interno un Presidente facente funzione, così da consentire la convocazione e lo svolgimento delle sedute nel periodo di vacanza del vertice del collegio. Ad assumere tale incarico è stato il professor Augusto Antonio Barbera[4].

1. Nel dicembre 2022 è Stato pubblicato l’OSSERVATORIO AIR relativo al 2001 con questo titolo: L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione, a cura di Valerio Di Porto ed Efisio Espa.
Sono più di 200 pagine con una introduzione dei curatori e 9 capitoli. Non potrò raccontare tutto, ma solo le considerazioni, secondo me, di maggiore interesse seguendo l’ordine dei nove contributi in modo da consentire al lettore l’integrazione di quanto qui raccontato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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