Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (G.U. 2012 l 133, p. 1 ss.)

NOTIZIE BREVI

Notizia n. 1: Variazione della durata dei soggiorni dei minori stranieri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Notizia 2: L’accordo di integrazione tra straniero e Stato italiano.

Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Notizia 3: Modifica delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale.

Legge 31 ottobre 2011, n. 190, Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

Notizia 4: Creazione di Zone di protezione ecologica.

Decreto del Presidente della Repubblica, 27 Ottobre 2011, n. 209, Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252).

(aggiornato al 29 febbraio 2012)

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

 La Corte chiarisce i requisiti per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente sancito dall'art. 16 della direttiva 2004/38/CE[1]

"Il diritto di soggiorno permanente sancito dalla direttiva 2004/38/CE non può essere riconosciuto qualora il soggiorno ultraquinquennale sia regolare dal punto di vista del diritto dello Stato membro ospitante, ma non soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione".

Il sistema europeo comune di asilo tra principio di reciproca fiducia e osservanza dei diritti fondamentali [1]

Il ricorrente nella causa N.S. è un cittadino afghano, giunto nel Regno Unito - dove aveva presentato domanda di asilo - dalla Turchia. N.S. era originariamente entrato illegalmente in Grecia, dove dichiarava di essere stato detenuto per quattro giorni prima di venire respinto in Turchia. Tuttavia, in Grecia non aveva presentato alcuna domanda di asilo. Il Secretary of State for the Home Department individuava nella Grecia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo in base a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento n. 343/2003, e chiedeva pertanto alla Grecia di prendere in carico il ricorrente nel procedimento principale.[2] Quest'ultima rispondeva alla richiesta entro il termine fissato all'art. 18, n. 7, del regolamento, cosicché, ai sensi di questa stessa disposizione, il suo silenzio veniva equiparato al riconoscimento della propria competenza per l'esame della domanda del ricorrente.

Il diritto del lavoratore alle ferie retribuite di cui all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE: inderogabile, ma non direttamente efficace nell'ambito di controversie tra privati[1]

Norme o prassi nazionali che subordinano il diritto alle ferie annuali retribuite ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento sono incompatibili con l’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE. Tale disposizione non osta, invece, ad una disposizione nazionale che prevede una durata diversa delle ferie annuali retribuite a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, purché in ogni caso detta durata non sia inferiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva. 

Se l’incompatibilità della disposizione nazionale con la direttiva è fatta valere nell’ambito di un procedimento tra privati e non è possibile pervenire ad un’interpretazione conforme del diritto nazionale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione non può avvalersi dell’effetto diretto della direttiva. Tuttavia, può agire per ottenere il risarcimento del danno subito, secondo quanto previsto nella sentenza Francovich. 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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