- Redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Stungun e Taser ricondotti dalla Corte costituzionale alla categoria “armi comuni ad impulsi elettrici” la cui disciplina è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (2/2022)
Sent. n. 126/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 24/05/2022 – Pubblicazione in G. U. 25/05/2022 n. 21
Motivo della segnalazione
La sentenza in epigrafe è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021). Le doglianze del Governo si articolano in cinque questioni riguardanti la legislazione in materia di armi (art. 5 della legge ), e, sotto vari profili anche concernenti i rapporti con il diritto eurounitario, la tutela e regolazione faunistica e della caccia (artt. 13, 17 e 25 della legge). Più nel dettaglio, sono, dunque, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, l’art. 5 della legge, che modifica la disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana; l’art. 13, che interviene sulla disciplina relativa alla protezione della fauna selvatica, alla tutela dell’equilibrio ambientale, all’attività venatoria (l. n. 26/1993); l’art. 17 comma 1 lettera a) e lettera b); ed infine l’art. 25 il quale modifica il testo della legge regionale n. 26 del 1993.