- Redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Incostituzionale una norma interpretativa regionale di legge statale: l’opzione interpretativa prescelta contraddice la ratio della norma interpretata e viola gli standard statali di tutela ambientale (2/2022)
Sent. n. 69/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 15/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11
Motivi della segnalazione
In questa sentenza la Corte decide una questione sollevata con ricorso governativo nei confronti dell’art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021), che inserisce nell’art. 34 della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) il comma 1-ter e il comma 1-quater, in materia di attività venatoria. La prima disposizione introduce una norma interpretativa per cui l’«arco temporale massimo» di durata del periodo venatorio, di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria e riferite ad una determinata specie. La seconda disposizione, in correlazione con la prima, prevede che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei termini dell’arco temporale massimo, consentendo che le giornate di sospensione anche nel periodo eccedente l’arco temporale massimo. Le disposizioni impugnate sarebbero per il ricorrente in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce al legislatore statale potestà esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, in relazione all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e ai principi espressi dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.