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La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Tra i recenti provvedimenti con i quali Legislatore ha provveduto ad autorizzare il Capo dello Stato alla ratifica e ha dato esecuzione a convenzioni internazionali si segnalano la legge di ratifica e esecuzione della convenzione contro la sparizione forzata del 2006; la legge di ratifica e esecuzione della convenzione sulla competenza, sulla legge applicabile e sulla esecuzione in materia di cooperazione sulla genitorialità del 1996; la legge di adesione alla convezione internazionale per la riduzione dei casi di apolidia del 1961 e infine la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Stati Uniti per favorire la compliance fiscale internazionale.

(Legge 29 luglio 2015, n. 131 in vigore dal 21 agosto 2015)

L'Italia ha finalmente ratificato e reso esecutiva la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (d'ora innanzi "Convenzione"), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 e in vigore sul piano internazionale dal 2010. La Convenzione costituisce il primo trattato universale dedicato a reprimere un fenomeno che, dopo essere venuto tristemente alla ribalta nel periodo delle dittature latino-americane degli anni settanta, è sempre più diffuso nella comunità internazionale contemporanea . Il trend risulta anche dal più recente rapporto elaborato dal Gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani sulle sparizioni forzate nel 2014.

(Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

Con il decreto legislativo 142 del 2015, entrato in vigore lo scorso 30 settembre, l'Italia ha attuato le direttive 2013/33/UE (denominata anche direttiva "accoglienza") e 2013/32/UE (denominata anche direttiva "procedure"), entrambe rifusioni rispettivamente delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE. Come è noto, le due direttive hanno ampliato la tutela riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale nel territorio dell'Unione europea e insieme formano uno dei pilastri fondanti il sistema europeo comune di asilo. In particolare, la prima stabilisce le norme comuni relative alle modalità di accoglienza, fissando lo standard da garantire ai richiedenti protezione internazionale nelle more della definizione della procedura di esame della domanda. La seconda detta le norme volte ad armonizzare le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale negli Stati membri dell'Unione europea.

This comment deals with the recent ECtHR judgement in the case Oriali and Others v. Italy concerning three homosexual couples who complained the violation of Articles 8,12 and 14 of the ECHR. This judgement is noteworthy for the reasoning used by the Court to reach its conclusions as well as for the impact on the increasing dialogue between national and supranational Courts. After an overview on the status of homosexuals unions at European level, the paper will focus on the jurisprudence of the Italian Courts with particular attention to the decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court. Then, it will analyse the content of the Oriali judgment, by emphasising the novelties concerning the interpretation of the doctrine of the margin of appreciation in the light of positive obligations of States. Indeed, the Court has recognised that Italian Government has overstepped its margin of appreciation by failing to provide for the core rights to same-sex couples. Moreover, the Strasbourg Court has strengthened the content of the ECHR passing through the Italian Constitution and national jurisprudence. This choice may represent a step forward in the construction of a dialogue between ECtHR and national legal orders.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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