Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

Legge regionale Piemonte, 16 dicembre 2009, n. 32

Con la l.r. n. 32 del 2009, la Regione Piemonte, unitamente alle Regioni italiane Liguria e Valle d’Aosta e a due Regioni francesi, ha istituito, in conformità al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1082/2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), uno strumento di cooperazione a livello comunitario al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra i suoi membri (art. 1, c. 2). In particolare, tali Regioni intendono favorire una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, con la finalità (art. 1, c. 1, l.r. n. 32 del 2009) di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38

 
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).

La selezione delle leggi regionali oggetto della rassegna induce a svolgere qualche riflessione introduttiva circa l’approccio dei singoli legislatori regionali nel dare attuazione ai rispettivi statuti, tenuto conto che nella normativa regionale esaminata il richiamo ai contenuti dello statuto è sempre immediatamente evidente, quando non esplicito, nelle leggi della Lombardia e della Campania, ossia delle regioni dotatesi dello statuto più di recente, diversamente da quanto si è avuto modo di rilevare, nel tempo, con riguardo all’attuazione di alcuni degli statuti in precedenza approvati dalle altre regioni.

Pare, ad ogni modo, opportuno precisare, sulla scorta delle pregresse esperienze maturate nelle regioni con uno statuto più risalente nel tempo, che la chiara riconducibilità delle leggi regionali di Lombardia e Campania ai rispettivi statuti potrebbe discendere dalla necessità dei legislatori lombardo e campano di attribuire un significato politico alla scelta di essere faticosamente addivenuti alla promulgazione dello statuto. In altri termini, alla promulgazione dello statuto o contestualmente ad essa, i contenuti statutari devono trovare una precisa e, lo si ripete, evidente ricaduta normativa.

Legge regionale Toscana 9 giugno 2009, n. 29

 

Note: Adottata in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera t), «Finalità principali», dello Statuto.

La presente legge introduce un nuovo modello di governance che, attraverso nuovi strumenti di programmazione (piano pluriennale di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione e documento annuale di intervento) incentrati sull’analisi del fenomeno migratorio, concorra alla promozione del sistema di welfare e allo sviluppo economico regionale e locale.

A tal fine, viene incentivato il coinvolgimento degli organismi sociali e del terzo settore nell’attività di valorizzazione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica (anche attraverso l’accesso al servizio civile regionale) e dei rapporti interculturali, nel tentativo di contrastare fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale, con particolare riferimento alla condizione femminile e minorile.

Da segnalare, infine, che la Società della salute è tra i soggetti coinvolti nell’attività di programmazione (art. 3 della legge 29/2009).

 

Link web

Legge regionale Toscana n. 40 del 2009

Note: In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera z), «Finalità principali», dell’art. 54, «Procedimento amministrativo e diritto di accesso»,e dell’art. 68, comma 2, «Rapporti con le altre Regioni», dello Statuto.

Obiettivo della presente legge è la razionalizzazione dell’attività amministrativa, mediante la disciplina del procedimento amministrativo a livello regionale alla luce del principio di semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e di trasparenza e pubblicità dell’azione pubblica.

Osservatorio sulle fonti

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