Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

Il regolamento Consob in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione

1. La Consob, con delibera n. 23270 del 3 ottobre 2024, ad esito della fase di pubblica consultazione[1], ha adottato il proprio regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione (in seguito, Regolamento) ai sensi dell’art. 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

  Si tratta di un intervento normativo particolarmente emblematico sia del complesso rapporto intercorrente fra le fonti nel settore della disciplina dei mercati finanziari, caratterizzato dall’intreccio fra norme di derivazione eurounitaria (primaria e delegata), norme primarie di recepimento nazionali e norme regolamentari della Consob, sia dell’evoluzione, in senso multidisciplinare, della regolamentazione del settore in questione, in cui sembrano trovare spazio anche nuove istanze di tutela, quali quelle inerenti alla protezione dell’ambiente ed al contrasto al cambiamento climatico.

Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e altri intermediari vigilati: i recenti “Orientamenti di vigilanza” della Banca d’Italia concernenti le modalità di applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare vigente in materia

1. Il 13 novembre 2023 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web, nella parte dedicata agli “Orientamenti di vigilanza”, gli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche meno significative, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Il documento offre una rassegna delle evidenze emerse dall’analisi delle verifiche di idoneità condotte nel biennio 2021-22, che hanno rappresentato il primo “banco di prova” per l’applicazione della nuova normativa in materia di idoneità degli esponenti aziendali (c.d. fit and proper - FAP), e fornisce altresì elementi utili ad agevolare il superamento delle criticità effettivamente rilevate e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Sebbene si tratti di indicazioni prive di un valore pienamente precettivo, in quanto riconducibili piuttosto nell’ambito della soft-law, non può dubitarsi di una loro qualche rilevanza giuridica. Gli Orientamenti in questione, infatti, nella parte in cui identificano gli approcci conformi alle o difformi dalle aspettative di vigilanza, contribuiscono a chiarire in concreto svariati profili applicativi della normativa FAP.  

Il Consiglio di Stato si pronuncia su una sanzione per mancato acquisto di certificati verdi ed applica il principio di retroattività della lex mitior

1. L’art. 11, c. 1, del D.Lgs. n. 79/99, a decorrere dall’anno 2001, aveva imposto agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, avessero importato o prodotto energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell’anno successivo, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il medesimo articolo aveva previsto, al comma 3, che i predetti soggetti potessero adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché avessero immesso l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (si tratta dei c.d. certificati verdi).

La direttiva 2001/77/CE, al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato comune, aveva introdotto la garanzia di origine quale mezzo di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell’energia elettrica prodotta negli Stati membri.

Ai sensi dell’art. 5 della suddetta direttiva, entro il 27 ottobre 2003 ciascun Stato membro avrebbe dovuto dare attuazione alla stessa, prevedendo il rilascio di garanzie di origine idonee a provare l’origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

La direttiva 2009/28/CE ha successivamente modificato e sostituito la direttiva 2001/77/CE prescrivendo, all’art. 15, che la garanzia di origine fosse rilasciata, su richiesta dei produttori, come prova per i clienti finali della quota o quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel mix energetico, ai sensi dell’art 3, par. 6, della direttiva 2003/54/CE.

Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE con il D. Lgs. n. 387/2003, il cui art. 20, comma 3, prevedeva che i soggetti importatori di energia elettrica dagli Stati membri dell’Unione europea potessero richiedere al GSE l’esenzione dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, per la quota di elettricità importata proveniente da fonti rinnovabili, purché fosse presentata al GSE copia della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/77/CE, nel paese di ubicazione dell’impianto.

Ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 387/2003, il GSE era tenuto a verificare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 79/1999, e a comunicare all’Autorità i soggetti inadempienti, per l’applicazione di sanzioni ai sensi della legge n. 481/95.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sulla regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, ritorna criticamente sulle tematiche concernenti l’applicazione alla potestà regolamentare delle authorities del principio di legalità “in senso sostanziale” e “in senso formale”, e della teoria dei “poteri impliciti”

1. Con una serie di sentenze (le nn. 10548 e n. 10550 del 2023, a cui sono seguite le nn. 10734, 10775 del 2023 e le nn. 1466 e 2255 del 2024), la seconda sezione del Consiglio di Stato ha definito nel merito i giudizi instaurati da alcuni gestori di impianti di trattamento di rifiuti in cui veniva contestata la deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nella parte in cui sono state dettate disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”. Gli operatori avevano altresì impugnato gli atti regionali applicativi e proposto motivi aggiunti, in quasi tutti i giudizi, avverso il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), con d.m. n. 257 del 2022.

2. È doveroso premettere che l’articolo 1, comma 527, l. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”, ha affidato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) dal successivo comma 528 – una serie di funzioni nel settore della gestione dei rifiuti, con l’importante precisazione che tale attribuzione avveniva “con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

Periodo di riferimento: febbraio 2024 – aprile 2024

I. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in poi, l’Autorità) ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 90/24/CONS che detta «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024», in vigore da venerdì 12 aprile 2024 (data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità medesima).

Di seguito verranno illustrati i principali contenuti del provvedimento, evidenziando, tra l’altro: il contesto giurisprudenziale di riferimento; le principali misure applicative del Regolamento; i nuovi riferimenti normativi di livello euro-unionale.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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