Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

Sentenza n. 140/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/07/2024 – Pubblicazione in G.U. 24/07/2024 n. 30

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 140/2024 la Corte costituzionale ha rigettato varie questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015. La disposizione impugnata è stata introdotta nel 2015 per innovare la disciplina del c.d. payback sanitario, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una parte del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale al quale soggiacciono gli acquisti compiuti dal Servizio sanitario nazionale. Il meccanismo di payback è rimasto a lungo inattuato, finché un d.m. datato 6 luglio 2022 ha certificato il superamento di spesa limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Poco dopo, il d.l. n. 115/2022 ha aggiunto all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 un nuovo comma 9-ter, con cui le Regioni e le Province autonome sono state incaricate di definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno. Il TAR del Lazio ha lamentato un contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sentenza n. 135/2024 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/07/2024 - Pubblicazione in G. U. 24/07/2024  n. 30

Motivo della segnalazione

Con ordinanza del 17 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, «come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019», nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

1. Il 3 marzo 2025 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Pres. Alfredo Mantovano, e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sen. Luca Ciriani, hanno inviato una lettera , a firma congiunta, a tutti i Ministri e, per conoscenza all’Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto il coordinamento dell’attività normativa del Governo anche nelle sedi parlamentari.

La lettera sviluppa le comunicazioni rese dal Sottosegretario di Stato in occasione della riunione preparatoria della seduta del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2025 e reca «indicazioni» dirette ai componenti del Governo (e, indirettamente, ai loro uffici di diretta collaborazione) al fine di superare criticità riscontrate nell’iter parlamentare e, in particolare – vista anche la ricorrenza di tali provvedimenti – nella conversione dei decreti-legge.

Si tratta di un breve documento, suddiviso in quattro punti, dedicati al «Rispetto dei tempo per l’istruttoria degli emendamenti parlamentari», agli «Emendamenti parlamentari di preminente interesse del Governo», agli «Emendamenti governativi» (in generale), e alla «Omogeneità dei decreti-legge» (punto in realtà riferito piuttosto alla omogeneità tra provvedimento d’urgenza e proposte emendative ad esso riferite). Come è evidente già da questa sommaria indicazione dei contenuti, la firma congiunta si giustifica alla luce dell’oggetto composito della comunicazione, attinente sia al coordinamento dell’attività interna al Governo in relazione ai processi di produzione normazione (facente capo, in ultima analisi, al Sottosegretario di Stato), sia ai riflessi di tale coordinamento nelle attività governative all’interno delle sedi parlamentari (di responsabilità specifica del Ministro per i rapporti con il Parlamento).

1. Nella riunione della Giunta per il Regolamento del 18 gennaio 2023, il Presidente della Camera dei deputati ha dato avvio al c.d. “secondo binario” di riforme del Regolamento della Camera dopo l’approvazione, nel novembre 2022, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari[1]. In tale occasione, il Presidente Fontana ha individuato i punti sui quali in passato sono emerse le maggiori esigenze di aggiornamento del Regolamento e le maggiori criticità nel funzionamento della Camera stessa, rimettendo l’individuazione del perimetro tematico dell’intervento di riforma regolamentare ai due relatori, l’On. Iezzi e l’On. Fornaro, rispettivamente l’uno di maggioranza e l’altro di opposizione.  Al fine di assicurare però la più ampia condivisione e il dispiegarsi del confronto tra le forze politiche nell’elaborazione della proposta della Giunta, nella riunione del 13 aprile 2023 è stato costituito per iniziativa della Presidenza della Camera un “gruppo di lavoro informale” composto, oltre che dai relatori, da un deputato della Giunta per ciascun altro Gruppo.

1. Nell’ultimo quadrimestre meritano di essere segnalati, da un lato, l’adozione del dpcm 30 ottobre 2024 recante modifica al modello di relazione ATN e criteri per il rinvio a provvedimenti attuativi; dall’altro, alcune statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 2024, n. 192, riguardanti alcuni profili di tecnica legislativa delle disposizioni di delega contenute nella legge 26 giugno 2024, n. 86, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (cfr. punti 9 e 13 del Considerato in diritto).

2. Il dpcm 30 ottobre 2024 è stato adottato come ulteriore strumento, nei termini che si andranno a dire, per arginare il fenomeno delle disposizioni non autoapplicative e del conseguente proliferare di provvedimenti attuativi delle stesse, problematica su cui è opportuno spendere preliminarmente qualche parola.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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