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Diritto di accesso e Regolamento comunale sul sistema di videosorveglianza (3/2024)
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 29 luglio 2024, n. 671
La circostanza che il Regolamento del Comune di Bergamo sul sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina e per la disciplina dei dati personali, all'art. 4, non annoveri tra le finalità, alle quali rispondono le telecamere installate, quella di ricostruire gli incidenti stradali e le relative responsabilità (a parte le ipotesi fattispecie di reato e le richieste provenienti dalla Polizia Giudiziaria), non risulta dirimente.
Come già correttamente rilevato da precedenti statuizioni giurisprudenziali: "La fonte del diritto di accesso è, infatti, la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90 e artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale. Il diritto di accesso agli atti costituisce, invero, "principio generale dell'attività amministrativa" ed attiene ai "livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, "di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", come disposto dall'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/90" (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1579/2021, Tar Campania, Napoli, Sent. 2608/2023). La normativa locale, pertanto, non può costituire circostanza impeditiva alla piena operatività di previsioni normative primarie.