Giurisprudenza costituzionale

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T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 marzo 2025, n. 162T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 marzo 2025, n. 162

Il Collegio, in assenza della produzione di parte del regolamento comunale per le concessioni di suolo pubblico, ritiene di poter attingere direttamente alla fonte di pubblicazione dello stesso, espressamente indicata nel provvedimento impugnato (deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1999 e successive modifiche e integrazioni). In applicazione di un orientamento condiviso dal Collegio, il giudice può infatti acquisire conoscenza completa e diretta delle fonti secondarie che, come i regolamenti comunali, siano oggetto di pubblicazione, indipendentemente dall'assolvimento dell'onere probatorio delle parti interessate ad avvalersene (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III, 4 novembre 2014, n. 2664).

sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8986

Per giurisprudenza consolidata il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829).

Cons. Stato, sez. IV, 01 aprile 2025, n. 2724Cons. Stato, sez. IV, 01 aprile 2025, n. 2724

Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali, in relazione allo ius superveniens, il giudice di primo grado ha disapplicato la deliberazione consiliare n. 372/1959 (avente, nella sostanza, natura regolamentare), in quanto in contrasto con fonte normativa (sopravvenuta) di rango primario e ha respinto il ricorso di primo grado. Per pacifica giurisprudenza, il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento comunale, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, va respinto perché l'atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2015 n. 515).

T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 375

I regolamenti cd. di volizione-preliminare, categoria alla quale deve ascriversi il regolamento comunale impugnato (con il tariffario ad esso allegato), presentano un contenuto solo generale e astratto, inidoneo, in quanto tale, a produrre una lesione che abbia i connotati della personalità, concretezza e attualità richiesti ai fini dell'immediata impugnabilità giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi. In tali casi, l'interesse al ricorso diventa quindi attuale solo quando (oppure, ogni volta che) venga emanato un atto applicativo della norma regolamentare, il quale, incidendo in maniera diretta e specifica sulle posizioni giuridiche del singolo privato, rende concreta e non più solo potenziale la lesione individuale. Dal che consegue che ai fini della decorrenza del termine per impugnare il regolamento in discussione occorreva attendere l'emanazione di un suo provvedimento attuativo.

Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le norme regolamentari devono essere immediatamente e autonomamente impugnate entro i termini prescritti, quando sono in grado di provocare direttamente e immediatamente una lesione concreta e attuale agli interessi giuridici di un soggetto; laddove si tratti di disposizioni astratte e generali, suscettibili di applicazioni multiple e che causano un danno solo al momento dell'emanazione del provvedimento applicativo, la norma regolamentare non richiede un ricorso immediato, che sarebbe comunque inammissibile per mancanza di una lesione attuale e concreta: tali norme devono essere impugnate insieme al provvedimento applicativo di cui sono il presupposto, poiché è solo quest'ultimo che causa effettivamente il danno agli interessi dei soggetti coinvolti (Cons. St., Sez. IV, 1° luglio 2024, n. 5779).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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