Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

1. Con l.r. 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione), Regione Abruzzo riprende il percorso di allineamento ai principi di better regulation europei già cominciato con legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 e in attuazione dei principi statutari[1]. La legge regionale, di iniziativa consiliare, si colloca sulla scia dell’Accordo del 29 marzo 2007 tra Stato, Regioni e Autonomie locali sulla semplificazione e il miglioramento della qualità della regolamentazione, richiamato anche nella relazione illustrativa della proposta legge, il quale ha dato la spinta a diverse regioni per dotarsi di una legislazione organica in materia.

Dalla medesima relazione si coglie l’intenzione del legislatore regionale di procedere ad una «riscrittura» della l.r. n. 26/2010, che viene difatti abrogata in toto, per apportare «una serie di integrazioni e modifiche di carattere contenutistico, procedurale e organizzativo volte a renderne il disposto più efficace ed attuale, più aderente all’organizzazione e alle procedure in essere nonché più coerente con la normativa europea e nazionale sopravvenuta in materia»[2]. Ratio della legge è, dunque, razionalizzare e semplificare gli strumenti già in uso, introdurne di nuovi e finanche «prevedere alcune novità dal punto di vista organizzativo, in particolare all’interno del Consiglio e nei rapporti tra Giunta e Consiglio, anche attraverso la previsione di specifici protocolli d’intesa»[3].

La Corte Costituzionale, con il comunicato del 9 aprile 2025, ha preannunciato la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. n. 16/2024 della Regione Campania che, nel recepire espressamente il limite di due mandati consecutivi per il Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 2, co. 1, lett. f), della l. n. 165/2004, aveva altresì stabilito che, “[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, è opportuno ricostruire brevemente in questa sede il quadro normativo e di contesto che – vent’anni dopo l’introduzione della l. n. 165/2004 – ha condotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul divieto del terzo mandato consecutivo il quale – come si legge nel comunicato stampa – “opera […] per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”.

La Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 390 del 24 marzo 2025, ha introdotto il c.d. “ticket” farmaceutico, ossia una forma di compartecipazione alla spesa, al dichiarato fine di garantire la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Regionale attraverso la riduzione della spesa farmaceutica convenzionata.

Nel dettaglio, si prevede – a partire dal 2 maggio u.s. – la compartecipazione alla spesa farmaceutica, da parte dei cittadini, per l’acquisto dei farmaci di fascia A, nella misura di euro 2,20 a confezione di medicinale per un massimo di euro 4,00 per ricetta. Sono esclusi da tale compartecipazione i cittadini in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, economica o sanitaria, puntualmente elencati al punto 2) della citata delibera.

1. Con ricorso n. 12 del 1° marzo 2025, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della l.r. 31 dicembre 2024, n. 42 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”, lamentando in particolare l’illegittimità costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160, 217, e 240 della stessa.

Nel merito, la gran parte degli articoli impugnati riguarda il comparto sanitario. Gli articoli 98 e 160 della legge regionale predispongono, a carico del bilancio sanitario regionale, misure di finanziamento di attività legate alla formazione e alla ricerca in favore di enti esterni al Servizio sanitario nazionale e sono ritenuti, nella prospettazione del Governo, espressione di una violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale e di una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in violazione dell’art. 117 co. 3 Cost., ossia dei principi fondamentali posti con legge dello Stato nella materia concorrente di Coordinamento della finanza pubblica.

1. Oggetto e finalità della legge regionale toscana

Con la Legge regionale n. 61/2024, la Regione Toscana ha adottato un nuovo Testo unico in materia di turismo, configurandolo come un intervento normativo di ampio respiro e di portata sistemica, volto al riordino, alla razionalizzazione e all’aggiornamento complessivo della disciplina regionale del settore turistico. La scelta di procedere alla completa sostituzione del previgente Testo Unico del 2016 si inserisce in un contesto di profonde trasformazioni del fenomeno turistico segnato, da un lato, dall’emersione di criticità, tra i quali l’overtourism e la diffusione delle locazioni turistiche brevi, e, dall’altro, dalla necessità di dotare gli enti territoriali di strumenti normativi più coerenti e capaci di rispondere alle sfide attuali.

Particolare rilievo assume anche l’intervento normativo sulle strutture ricettive, oggetto di una disciplina ampliata e maggiormente articolata, nonché l’introduzione di criteri più stringenti per la regolazione delle locazioni brevi, in un’ottica di riequilibrio tra le esigenze di attrattività turistica e la tutela della coesione sociale e della sostenibilità urbana.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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