Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 7428

L'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall'altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, nell'ambito della quale può consumarsi la discrezionalità (quoad poenam, affine a quella esplicata dal Giudice penale in sede di irrogazione della pena) della Amministrazione comunale.

Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2121Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2121

In mancanza dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 2006, i comuni non sono obbligati a provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi se non è stata espressamente deliberata l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti solidi urbani tramite regolamento comunale. 
La norma è precedente al D.Lgs. n. 152 del 2006, che aveva rinviato ad un decreto interministeriale la fissazione dei criteri per procedere all'assimilazione per cui, in mancanza di un'abrogazione espressa, il regolamento in questione potrebbe fare le veci del decreto mai emanato; non è, invece, sostenibile che sulla scorta di tale regolamento statale operi direttamente un obbligo per i comuni di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi prescindendo da una convenzione e da una disciplina regolamentare.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 3464

Il sito scelto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea ex lege, per cui, a fronte di tale circostanza, all'ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all'insediabilità dell'opera - cioè alla sua localizzazione - in quelle zone del territorio comunale che presentano le caratteristiche indicate dalla norma. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo ius aedificandi, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. Del resto, "avendo già provveduto la legge al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici (…) dichiarando idonea all' installazione dell'impianto l'area individuata dalla ricorrente, nessun potere amministrativo discrezionale può essere esercitato al riguardo dall'amministrazione comunale" (cfr. TAR Firenze, Sez. III, 25.07.2024, n. 979).

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 marzo 2025, n. 162T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 marzo 2025, n. 162

Il Collegio, in assenza della produzione di parte del regolamento comunale per le concessioni di suolo pubblico, ritiene di poter attingere direttamente alla fonte di pubblicazione dello stesso, espressamente indicata nel provvedimento impugnato (deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1999 e successive modifiche e integrazioni). In applicazione di un orientamento condiviso dal Collegio, il giudice può infatti acquisire conoscenza completa e diretta delle fonti secondarie che, come i regolamenti comunali, siano oggetto di pubblicazione, indipendentemente dall'assolvimento dell'onere probatorio delle parti interessate ad avvalersene (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III, 4 novembre 2014, n. 2664).

sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8986

Per giurisprudenza consolidata il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633