Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

1. Il procedimento penale e l’ordinanza di rimessione

Con la sentenza n. 7 del 2025, la Corte Costituzionale ritorna sul tema della proporzionalità della pena e si pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui la norma prevede la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato.  La pronuncia in esame trae origine da un’articolata ordinanza di rimessione della Corte di cassazione che conclude un procedimento penale in cui il Tribunale ordinario di Vicenza aveva ritenuto gli imputati responsabili di plurime condotte di aggiotaggio societario manipolativo e informativo, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Banca centrale europea (BCE) e/o della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), nonché di falso in prospetto.  

1. Introduzione

Il 25 ottobre 2024 il Comitato per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Comitato CEDAW” o “il Comitato”), organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Convenzione CEDAW”, o “Convenzione”)[1] ha adottato la General recommendation No. 40 on equal and inclusive representation of women in decision-making systems[2] (d’ora in avanti, “Raccomandazione n. 40”). Il Comitato CEDAW ha infatti il potere di elaborare raccomandazioni a norma dell’art. 21 CEDAW, allo scopo di indicare agli Stati membri misure funzionali all’attuazione degli obblighi convenzionali in relazione a tematiche specifiche o di particolare rilevanza.

1. Introduzione al nuovo disegno di legge: la maternità surrogata quale reato universale

Il 16 ottobre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, con 84 voti favorevoli, il D.d.l. 824/2024 a parziale riforma all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

Come noto, la maternità surrogata rappresenta una pratica di procreazione medicalmente assistita ormai diffusa in molti Stati attraverso la quale una donna, definita gestante, si impegna tramite un accordo a portare avanti una gravidanza per conto di una persona o coppia committente, convenendo di consegnare il bambino dopo il parto ai genitori intenzionali e rinunciando ad ogni diritto su di esso[1].

1. Introduzione

Con l’ordinanza n. 29125, depositata il 12 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La pronuncia affronta questioni di particolare rilevanza nell’ambito della protezione internazionale e del diritto degli stranieri, con specifico riferimento alle cause di esclusione della protezione e ai limiti della tutela della vita privata e familiare quale motivo ostativo all’espulsione.

In sintesi, la Corte ha statuito che in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche ad eventi significativi del suo passato. La Corte ha inoltre precisato che non può essere positivamente apprezzata alcuna integrazione sociale qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi.

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., inserito con d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale o di quelle alle quali la legge connette l’applicazione di una pena di specie diversa".

Sent. n. 149/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25 luglio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/07/2024, n. 31

Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ribadisce alcuni consolidati orientamenti in tema di riscontro del vizio di eccesso di delega e dei limiti alla discrezionalità del legislatore delegato in sede di adozione della disciplina delegata. L’occasione è fornita dalla questione sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., così come introdotto con d.lgs. n. 28 del 2015, in via principale, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, previsto dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale»; e, in via subordinata, con riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente al secondo periodo della citata disposizione, la quale sancisce che «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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