Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

T.A.R. Campania, Salerno, 16 maggio 2025, n. 916

È stato in giurisprudenza già affermato che: "I Comuni (…) non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del D.Lgs. n. 199 del 2021" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299).

CONS. STATO, sez. V, 8 luglio 2025, n. 5909

Nel caso in esame sussiste una concreta antinomia tra una norma di legge regionale che impone, senza evidente possibilità di deroga, l'inquadramento del Comandante del Corpo di Polizia municipale nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'ente locale – nel caso di specie, quella dirigenziale, di cui era in possesso il ricorrente originario – ed una norma regolamentare locale che, pur in presenza di figure dirigenziali nell'ordinamento del personale comunale, consente esplicitamente la preposizione al suddetto Corpo di un funzionario direttivo, come in concreto accaduto.

T.A.R. SICILIA, sez. I - Catania, 17 ottobre 2024, n. 3418

In primo luogo, va evidenziato che anche a voler qualificare l’ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009 - recante la chiusura ed il divieto di transito “dall’incrocio con la Galleria Monte Tauro sino all’incrocio con l’Ospedale San Vincenzo” – in termini di ordinanza contingibile e urgente, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “non è sempre necessaria l'indicazione di un termine finale di efficacia” della stessa “laddove […] la cessazione della situazione di pericolo sia indeterminabile a priori” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 ottobre 2023, n. 5588).

Nel caso in esame, pur non essendo stato stabilito un termine finale di efficacia della misura adottata, l’ordinanza de qua ha previsto che il disposto divieto di transito dei veicoli avesse efficacia “fino al ripristino dello stato dei luoghi”.

T.A.R. Campania Napoli, 16 giugno 2025 n. 4508

La sentenza afferma l’illegittimità ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunali mediante la fonte del regolamento comunale.
L’elaborazione giurisprudenziale ne ha condivisibilmente desunto l’illegittimità di ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti nel territorio comunale. “L’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 preclude ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nel loro territorio, consentendo solo regolamenti che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente.

Cass. civ., sez. III, ordinanza, 30 giugno 2025, n. 17679

Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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