Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

A partire dal 2022, è stata introdotta nell’ordinamento militare la libertà di associazione sindacale. Una serie di atti successivi ha declinato in maniera più specifica tale libertà sino agli inizi del 2025 in cui è stato emanato un regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Come noto, la legge 28 aprile 2022, n. 46, ha ridisegnato il quadro normativo nell'ambito del quale è possibile affermare il riconoscimento della libertà di associazione sindacale per gli appartenenti alle forze armate. Il provvedimento è stato approvato dopo una importante sentenza della Corte costituzionale che nel 2018 ha ribaltato un proprio consolidato approccio giurisprudenziale alla materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Il Governo al fine di attuare la riconosciuta libertà di associazione sindacale dei militare ha adottato il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

1. Il procedimento penale e l’ordinanza di rimessione

Con la sentenza n. 7 del 2025, la Corte Costituzionale ritorna sul tema della proporzionalità della pena e si pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui la norma prevede la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato.  La pronuncia in esame trae origine da un’articolata ordinanza di rimessione della Corte di cassazione che conclude un procedimento penale in cui il Tribunale ordinario di Vicenza aveva ritenuto gli imputati responsabili di plurime condotte di aggiotaggio societario manipolativo e informativo, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Banca centrale europea (BCE) e/o della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), nonché di falso in prospetto.  

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), nella parte in cui impediscono a persone non coniugate residenti in Italia di accedere alla procedura per l'adozione internazionale. Secondo il giudice rimettente, tale divieto viola gli articoli 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora innanzi “CEDU”), in quanto comprime il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, senza garantire un'effettiva tutela dell’interesse del minore.
La ricorrente, R.B., persona non coniugata, aveva chiesto l’idoneità per l’adozione internazionale di un minore. Dopo un’indagine psico-socio-familiare, era risultata idonea, ma non poteva procedere nella domanda a causa dell’esclusione normativa prevista dagli artt. 29-bis e 30 della legge 184/1983. Nella sua ordinanza il giudice rimettente faceva leva su una pluralità di argomentazioni: innanzitutto, il rilievo dell’interesse del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e affettuoso, non necessariamente fondato sul matrimonio, e il riconoscimento nella pluralità dei modelli familiari, delle famiglie monoparentali.

1. Introduzione

Il 25 ottobre 2024 il Comitato per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Comitato CEDAW” o “il Comitato”), organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Convenzione CEDAW”, o “Convenzione”)[1] ha adottato la General recommendation No. 40 on equal and inclusive representation of women in decision-making systems[2] (d’ora in avanti, “Raccomandazione n. 40”). Il Comitato CEDAW ha infatti il potere di elaborare raccomandazioni a norma dell’art. 21 CEDAW, allo scopo di indicare agli Stati membri misure funzionali all’attuazione degli obblighi convenzionali in relazione a tematiche specifiche o di particolare rilevanza.

Introduzione

La questione di costituzionalità, sfociata nell’attesa sentenza n. 95/2025, si fonda su quattordici ordinanze di rimessione  che sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato l’art. 323 cod. pen., in riferimento complessivamente: all’art. 3 Cost.; all’art. 97 Cost,  agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ovvero al solo art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida o UNCAC).

In sintesi, i rimettenti sostengono in primo luogo che la scelta legislativa di abolire il delitto di abuso di ufficio contrasti con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Mérida; con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (ovvero, secondo talune ordinanze, al solo art. 117, primo comma, Cost.).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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