Rubriche

Il tema dell’autodichia degli organi costituzionali è recentemente tornato di grande attualità, in particolare a seguito della sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale che, seppure dichiarando inammissibile la questione, ha in qualche modo aperto le porte – in maniera innovativa rispetto al passato – al sindacato sull’uso del potere di giurisdizione domestica in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Di seguito sono riportate quattro pronunce del periodo più recente che ritornano sul tema, anche sulla base delle argomentazioni contenute nella citata sentenza. n. 120 del 2014.

INTRODUZIONE

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.


Sommario Rubrica “Fonti Internazionali”:

Notizia n. 1: La Presidenza del Consiglio dei ministri detta orientamenti e criteri per il ricorso all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 gennaio 2014, Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (14A02907) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2014).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/14/14A02907/sg.

Notizia 2: Intervento italiano di protezione civile europeo in Bosnia. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014: dichiarato lo stato di emergenza per le piogge di eccezionale intensità che hanno colpito Bosnia Erzegovina e Serbia dal 13 maggio 2014

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG45686

Notizia n. 3: L’adeguamento dell’ordinamento interno alle prescrizioni della sentenza “Torreggiani” della CEDU. LEGGE 11 agosto 2014, n. 117.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00122)

Notizia n. 4: La riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo. LEGGE 11 agosto 2014, n. 125. Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130) (GU n.199 del 28-8-2014 )

(di Federico Gianassi)

 

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di ottobre dello scorso anno e febbraio 2015 – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato vari atti normativi: con alcuni di essi, l’Autorità è tornata ad occuparsi di temi già affrontati, anche di recente; altri atti, invece, hanno avuto ad oggetto questioni completamente nuove, frutto, come vedremo, della intensa collaborazione avviata con le altre Autorità indipendenti. Pertanto, riteniamo utile suddividere le seguenti riflessioni in due parti, organizzando il pensiero secondo la distinzione appena fatta.

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha completato il processo di riorganizzazione interna[1] avviando definitivamente le procedure volte al compimento di tutte le attività istituzionali indicate nella legge istitutiva. Ciò ha determinato l’emanazione di un discreto numero di atti, così come si evincerà dalla lettura della presente nota[2].

In via del tutto preliminare, occorre ribadire che, in piena continuità con lo spirito che ha sempre contraddistinto questa rubrica, ci occuperemo esclusivamente degli atti aventi portata generale, ben consapevoli del fatto che l’impegno profuso dall’Autorità nel periodo considerato ha riguardato molto spesso casi concreti e specifici, in relazione ai quali l’ANAC è dovuta intervenire, in più di una occasione, comminando le sanzioni previste dal quadro normativo di riferimento.

(Aggiornato al 19/02/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (novembre 2014 – febbraio 2015), l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi, indicata con l'acronimo A.G.Com.,) ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 529/14/CONS[1], recante il nuovo Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni.

(Aggiornato al 31/1/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2014-Gennaio 2015), si segnalano due provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»): 1) il «Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria» del 12 novembre 2014[2] e 2) il Provvedimento intitolato «Informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti: i casi in cui possono essere raccolte durante il ricovero» del 12 novembre 2014[3].

Il nuovo regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’AEEG

Con delibera del 23 dicembre 2014, l’AEEG ha approvato un regolamento recante la «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico» (649/2014/A).

L’Autorità ha precisato che la sostituzione del precedente regolamento in materia del 2009 è stata dettata dalla necessità di adeguarsi alle nuove competenze attribuite all’Autorità in materia di servizi idrici (d.l. n. 201/2011) e di teleriscaldamento (d.lgs. n. 102/2014), nonché alla disciplina legislativa degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le amministrazioni pubbliche (d.lgs. n. 33/2013).

Il nuovo regolamento, da un lato, ha razionalizzato e riordinato disposizioni già presenti nel precedente, dall’altro lato, ha introdotto alcune modifiche innovative alla preesistente normativa.

 

L’ART può qualificarsi come autorità indipendente

L’Autorità di regolazione dei trasporti (nel prosieguo anche «Autorità» o «ART») è stata istituita dall’art. 37 del d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto «salva Italia»), convertito poi con la legge n. 214/2011.

A questo proposito, visto tra l’altro che l’ART non è espressamente qualificata come autorità indipendente dalla legge istitutiva, pare opportuno indagare innanzitutto sulla possibilità di qualificarla in tal senso alla luce soprattutto degli indici rivelatori di appartenenza alla categoria elaborati dal Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 5817/2011; Ad. Gen. n. 1721/2011): qualificazione legislativa; natura delle funzioni e loro riferibilità a valori di rilievo costituzionale da sottrarre alla responsabilità politica governativa; assenza di poteri di direttiva e indirizzo governativi; autonomia organizzativa e di bilancio; requisiti richiesti per i componenti, sistema di nomina e regime delle incompatibilità; sistema dei rapporti istituzionali.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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