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Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea – dimensione parlamentare

 

Motivi della segnalazione

Nell’ambito della presidenza semestrale italiana del Consiglio dell’Unione europea, conclusasi il 31 dicembre 2014, si sono svolte presso il Parlamento italiano alcune conferenze e riunioni europee. Si tratta della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune (5-7 novembre 2014), della Riunione dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell’Unione europea e del Parlamento europeo competenti in materia di occupazione, crescita e innovazione (20-21 novembre 2014) e della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione nei parlamenti nazionali (COSAC) (30 novembre-2 dicembre 2014).

 In argomento, dello stesso Autore, si veda il contributo dedicato a Il finanziamento e le principali leggi di spesa nel settore sanitario della Regione Sardegna, in questo stesso numero della Rivista.

L’articolo 4, comma 1, lettera i) dello Statuto della Sardegna attribuisce alla Regione una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica nei limiti dei principi stabili dalle leggi dello Stato.

Il finanziamento della edilizia sanitaria è rimesso alla previsione dell’art. 20 della legge finanziaria 1988, col quale si è dato esecuzione ad un programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia ed all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, con interventi finalizzati al riequilibrio territoriale delle strutture.

L’accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 2, TUE, né con il Protocollo (n. 8) relativo all’articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’Unione europea non può pertanto aderire alla Convenzione sulla base di questo accordo.

Facendo seguito alla domanda proposta dalla Commissione europea ex art. 218(11) TFUE, il 18 dicembre 2014 la Corte di giustizia ha reso un parere negativo circa la compatibilità con il diritto UE del Progetto di accordo di adesione dell’Unione alla CEDU.

Sebbene il diritto dell’Unione non contempli, allo stato attuale, alcun principio generale che vieta la discriminazione per motivi di obesità in quanto tale, l’obesità può però rilevare ai fini della nozione di “handicap” di cui all’art. 19 TFUE e alla direttiva 2000/78/CE; in tal caso, incombe sulla parte convenuta l’onere di dimostrare che non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento

Il signor Kaltoft ha lavorato per vari anni come babysitter presso una amministrazione pubblica danese, prima con contratto a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato. È un dato non contestato che durante questo periodo il lavoratore era affetto da obesità ai sensi della definizione della stessa fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Quando il datore di lavoro procede al licenziamento, motivando in relazione al calo del numero dei bambini per i quali era richiesto il servizio di babysitting, il signor Kaltoft ha proposto ricorso lamentando il carattere discriminatorio del ricorso. A suo avviso, la scelta di licenziare lui piuttosto che un altro babysitter alle dipendenze della stessa pubblica amministrazione sarebbe stata determinata dalla sua condizione patologica di obesità.

Il 26 novembre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2014/104/UE, recante “norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”.[1] La direttiva mira a rendere effettivo il diritto al risarcimento dei danni spettante alle vittime di violazioni dei divieti posti dagli artt. 101 e 102 TFUE, in materia, rispettivamente, di intese restrittive della concorrenza e abuso della posizione dominante. In tal modo, la direttiva intende rafforzare il private enforcement della normativa antitrust. Come noto, l’applicazione di quest’ultima ha ormai carattere decentrato, essendo affidata non solo alla Commissione europea ma anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ai giudici nazionali. Mentre la Commissione e le autorità antitrust concorrono al public enforcement delle regole di concorrenza, l’applicazione a livello privatistico delle stesse, intesa come tutela dei diritti soggettivi che scaturiscono dagli artt. 101 e 102 TFUE, è affidata ai giudici nazionali. Poiché l’art. 19, par. 1, TUE richiede agli Stati membri di stabilire i mezzi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto UE, gli stessi devono predisporre norme procedurali idonee a garantire l’effettivo esercizio del diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle suddette disposizioni.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Nei mesi novembre 2014-febbraio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 6 leggi provinciali, fra le quali si segnala in particolare:

La legge, c.d. legge provinciale sull'Europa, disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti da tale ordinamento, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.

Nel periodo novembre 2014 – febbraio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 4 leggi, tra le quali si segnala:

La legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 14 d.P.R., 31 agosto 1972, n. 670), del Piano di tutela delle acque (art. 27 l.p. 18 giugno 2002, n. 8), e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse.

Legge 23 dicembre 2014, 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"
Art. 1, commi 404-413.

Il 15 ottobre 2014 Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno raggiunto un nuovo accordo sulla disciplina dei reciproci rapporti finanziari. L'accordo è passato alle cronache con il nome di "Patto di Garanzia", perché dovrebbe garantire le Province da interventi e tagli unilaterali dello Stato, nel rispetto delle procedure pattizie previste dallo Statuto (art. 104); in cambio le Province autonome hanno acconsentito a tagli del loro finanziamento per contribuire all'onere del debito pubblico.

Il punto 15 dell'accordo ha previsto l'impegno degli enti territoriali a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono lo stesso accordo, entro i venti giorni successivi, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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