Sentenza n. 6/2015 – giudizio di ammissibilità di richieste di referendum popolare
Deposito del 27 gennaio 2015 – Pubblicazione in G.U del 28/01/2015
Motivo della segnalazione
Rubriche
Sentenza n. 6/2015 – giudizio di ammissibilità di richieste di referendum popolare
Deposito del 27 gennaio 2015 – Pubblicazione in G.U del 28/01/2015
Motivo della segnalazione
Sentenza n. 5/2015 – giudizio di ammissibilità di richieste di referendum popolare
Deposito del 7 gennaio 2015 – Pubblicazione in G.U del 28/01/2015
Motivo della segnalazione
Con la sentenza in oggetto la Corte si è pronunciata sull'ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
Sent. n. 250/2014 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 07/11/2014 – Pubblicazione in G. U. n. 47 del 12/11/2014
Motivo della segnalazione
Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale decide della questione di legittimità costituzionale sollevata, con tre distinte ordinanze di analogo tenore, dal TAR del Lazio in relazione all'art. 6-ter, comma 1 d. l. n. 79/2012 nella parte in cui prevede, in ordine al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, che "restano fermi" gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009 attraverso cui è stata dichiarata la situazione emergenziale ed attuata la gestione commissariale nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera viaria denominata strada pedemontana veneta.
Ricorso al Collegio di Garanzia..
COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA, Deliberazione 24 settembre 2014, n. 1
Approvazione del giudizio di conformità allo Statuto della legge regionale n. 38 del 2014 (atti Consiglio) "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale".
Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di luglio e ottobre – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un regolamento al fine di rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre, è nuovamente tornata ad occuparsi della questione del rating di legalità delle imprese. Pertanto, articoleremo questa riflessione tenendo presenti i due filoni di intervento appena considerati[1].
La presente nota interviene a seguito di una importante modifica normativa che ha direttamente riguardato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, a mente del quale le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’entrata in vigore di questa norma, dunque, ha determinato la soppressione di tutti gli organi operanti in seno alla vecchia Autorità e la stessa cancellazione di quest’ultima dall’ordinamento giuridico italiano.
Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d’ora in poi, A.G.Com.,) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire:
1.La Delibera n. 494/14/CONS del 30 settembre 2014, recante “Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive”.
2.La Delibera n. 413/14/CONS, recante “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi”.
Si illustreranno i contenuti delle due delibere nei successivi paragrafi.
Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2014-Ottobre 2014), si segnalano in particolare due provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali prescrittivi rivolti «a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico» [1] su questioni inerenti la diffusione di informazioni tratte da trascrizioni di intercettazioni telefoniche o da interrogatori.
Il riferimento è al «Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio» del 22 settembre 2014[2] e al «Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori» del 9 luglio 2014[3].
Scheda n. 1
Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti
Per quanto riguarda il rapporto tra le fonti normative, il CGA ha già avuto modo di precisare (cfr. la sentenza 2 marzo 2006, n. 69) che gli statuti, dopo la riforma costituzionale recata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - la quale ha, fra l'altro, sostituito l'art. 114 Cost., il cui vigente II comma recita che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" - non hanno acquistato forza normativa pari a quella della legge ma costituiscono una peculiare fonte di livello subprimario (o supersecondario) e restano comunque soggetti alla legge ordinaria, talché non possono porsi in contrasto con le regole dettate da norme primarie. Il richiamato precedente, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha infatti puntualizzato che dalla circostanza che gli statuti, differentemente dai vecchi regolamenti comunali, previsti dalla legge ordinaria, siano ora espressamente contemplati dalla Costituzione "non deve trarsi l'erroneo (ed eccessivo) corollario che lo statuto comunale sia ormai divenuto legibus solutus, potendo il suo contenuto prescindere dalle norme e dai limiti che gli siano imposti dalla legge statale ovvero dalla legge regionale nelle regioni dotate di competenza normativa nella materia degli enti locali, come è in Sicilia ex art. 14, lett. o), dello Statuto".
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