Rubriche

Scheda n. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti.

Cass. civ., sez. lavoro, 21.01.2015, n. 1028

Il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110 da parte della sentenza impugnata per avere ritenuto che la norma consentisse di instaurare con il M. validi rapporti contrattuali a tempo determinato sulla scorta di una mera previsione regolamentare.

L'art. 110 TUEL sotto la rubrica "Incarichi a contratto", nella parte che qui interessa stabilisce:

"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire".

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel giudizio sull'equa riparazione per il danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo, il principio secondo il quale gli eredi della parte deceduta acquistano la qualità di parte processuale al momento della loro costituzione in giudizio, cosicché da quel momento si possa computare nei loro confronti l'eccessiva durata del processo, si applica soltanto al processo civile. Infatti, nel processo penale gli effetti della costituzione di parte civile si estendono agli eredi senza che essi effettuino la formale costituzione di parte nel processo.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Il Trattato di Lisbona non ha modificato in senso restrittivo la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di competenza esclusiva esterna dell’Unione europea. Ne deriva che l’Unione ha competenza esclusiva a negoziare una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva

Non costituisce una pratica abusiva ai sensi del diritto dell’Unione il fatto che un cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisire una qualifica professionale, e faccia di seguito ritorno nel proprio Stato membro per esercitare, sulla base della qualifica così ottenuta, l’attività ad essa relativa

Introduzione

1. Nel quadrimestre esaminato (1° luglio-31 ottobre 2014) si segnala principalmente l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di revisione della Costituzione, ora in discussione alla Camera (A.C. 2613), volto a superare il bicameralismo paritario. Per quanto qui interessa, paiono meritevoli di segnalazione le disposizioni in esso contenute riguardanti i raccordi con l’Unione europea.

Nel contesto del nuovo bicameralismo non più paritario prefigurato nella riforma costituzionale, il disegno di legge individua tra le specifiche funzioni del Senato della Repubblica quella di «esercita[re] funzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» (per alcuni giudizi espressi dalla dottrina sul punto, cfr. infra la relativa scheda).

XVII leg., A.C. 2613

Motivi della segnalazione

Il Senato della Repubblica l’8 agosto 2014 ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dove è iniziata la discussione generale in Commissione Affari costituzionali (A.C. 2613).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633