Sentenza n. 355/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 15/12/2010 - Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Motivi della segnalazione
Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Umbria, Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Toscana, nonché la prima giurisdizionale centrale d’appello sollevavano, sotto molteplici profili, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.
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Sentenza n. 350/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 03/12/2010 - Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Motivi della segnalazione
Nella decisione in rassegna viene affrontata la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale da parte dell’Art. 18, c. 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2009, n. 11 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 - legge finanziaria 2010» in quanto farebbe rivivere una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle decisioni n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008).
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Sent. n. 331/2010 – giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 17 novembre 2010-Pubblicazione in G. U. del 24 novembre 2010
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 331/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 1, c. 2, della l. reg. Puglia n. 30/2009, dell’art. 8 della l. reg. Basilicata n. 1/2010, e dell’art. 1, c. 2, della l. reg. Campania n. 2/2010. Le disposizioni regionali impugnate, finalizzate a precludere la presenza sul territorio regionale di pertinenza di materiali nucleari (cfr. sentenze n. 247/2006 e n. 62/2005), precisano che tale divieto non ha carattere assoluto, ma recede qualora sia raggiunta l’intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Le Regioni hanno cioè cercato di paralizzare gli effetti della disciplina statale contenuta nella legge delega n. 99/2009 – ove si consentirebbe di realizzare impianti nucleari in assenza di un’intesa con la Regione interessata – “introducendo con propria legge un contenuto normativo corrispondente, per tale profilo, all’assetto del rapporto con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme a Costituzione”.
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