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Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26167; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26168.

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista) che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (di disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie n.d.r.), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto” (vedi anche Cass. civ., sez. trib. 30.1.2007, n. 1915).

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I, 8.11.2010, n. 22678

Ai sensi dell’art. 108 del t.u.e.l. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Quando non risultino stipulate dette convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.

Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 30.11.2010, n. 34753

L’art. 54 del regolamento del consiglio comunale di Trevignano Romano prevede che “quando la proposta di deliberazione è divisibile nel senso che una medesima proposta contiene due o più statuizioni, la votazione potrà svolgersi anche separatamente per ciascuna parte della proposta”. Essendo quindi la possibilità di votazione frazionata, comunque, ammissibile non occorre che vi sia una esplicita richiesta per poter ricorrere a questa modalità di votazione.

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. IV, 3.11.2001, n. 7183

Il Tar Lombardia ribadisce che l'attribuzione del potere di rilasciare la concessione edilizia ai dirigenti non può ritenersi subordinata al previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti del comune alle sopravvenute modifiche legislative. A seguito della riforma introdotta con l. n. 127/1997 è illegittima una concessione edilizia rilasciata dal sindaco piuttosto che dal dirigente, anche nel caso in cui essa sia stata controfirmata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune.

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 27.10 2010 n. 13719

L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

In merito alla interpretazione della disposizione in questione si è ormai consolidato nella giurisprudenza un condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora indirizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.

 Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 10.11.2010, n. 22799

Ai sensi dell’art. 63, d.lg. n. 165/2001 “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni….., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”. Pertanto come già precisato nella sentenza delle Sez. Un. 3677/2009 (richiamata nella sentenza 22799/2010) “le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti  casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente”.

 Sent. n. 1/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 05/01/2011 – Pubblicazione in G.U. del 12/01/2011

 

Motivi della segnalazione

La decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, dei commi 774, 775 e 776 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) «nella parte in cui – interpretando l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso».

 Sentenza n. 361/2010 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale + Conflitto di attribuzione tra enti

Deposito del 17/12/2010 - Pubblicazione in G.U. 22/12/2010

 Motivi della segnalazione:

La decisione deve essere segnalata in primo luogo per l’affermazione di ordine generale secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale l’individuazione delle fonti primarie e degli organi titolari delle funzioni legislative “può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale”: ciò, “in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo”. La corte precisa inoltre che “ in particolare la disciplina delle deroghe alla normale attribuzione del potere legislativo alle sole assemblee rappresentative è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale” “è pacifico che a livello regionale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo” (considerato n. 5).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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