L’attività normativa del Garante per la protezione dei dati personali nel periodo di riferimento si caratterizza per essersi esclusivamente concentrata nell’adozione di “autorizzazioni generali”.
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L’attività normativa del Garante per la protezione dei dati personali nel periodo di riferimento si caratterizza per essersi esclusivamente concentrata nell’adozione di “autorizzazioni generali”.
Nel periodo considerato, l’attività normativa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si contraddistingue per il notevole rilievo assunto dai meccanismi di consultazione ex art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
La sua attività, tuttavia, si muove sovente sul crinale tra mera interpretazione della normativa esistente e integrazione della medesima, negli spazi vuoti che questa lascia, con linee guida che sembrano porsi, in fatto, come forme di soft-regulation.
Può essere ascritta a tale fenomeno l’adozione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, in www.avcp.it), non a caso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 192 del 18 agosto 2010 – S.O.). Nell’adozione dell’atto, l’Autorità ha seguito un procedimento fortemente partecipato, procedendo ad una consultazione on-line, volta ad individuare “le istanze e le criticità riscontrate dagli operatori nella concreta prassi del mercato”, per poi istituire “un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte”. Sulla stessa linea si colloca la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010, Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, non pubblicata in GU (rinvenibile in www.avcp.it), con cui l’Autorità ricostruisce lo stato della giurisprudenza su di una disposizione di incerta applicazione, esaminando anche l’impatto sulla relativa interpretazione del diritto dell’Unione europea.
La produzione di atti normativi da parte dell’Aeeg, nel periodo considerato, appare insolitamente modesta.
Ha certamente valore normativo il Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (del. 26 maggio 2010, GOP 36/10, in http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/036-10gop.htm), che trova la sua base legislativa specifica nell’attribuzione all’Aeeg di una potestà regolamentare in materia di organizzazione interna e funzionamento, ai sensi dell’art. 2, co. 28, l. n. 481/1995. L’atto è stato adottato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, ed è stato pubblicato nel sito internet dell’Aeeg che, come previsto dalla del. GOP 2/10 dell’8 gennaio 2010, costituisce l’unica forma di pubblicità legale per gli atti dell’Autorità.
Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo giugno-ottobre 2010, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, costituito dal provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (disciplina dell’attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»(dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
Dal sito istituzionale della COVIP si ricava che l’unico atto normativo adottato dalla Commissione nel periodo giugno-ottobre 2010 è costituito dal «Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera», adottato con deliberazione del 15 luglio 2010 (dal sito , peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
Nel periodo giugno-ottobre 2010, l’unico provvedimento della Banca d’Italia rilevante sul terreno dell’attività normativa è costituito dall’adozione della circolare n. 277 del 20 luglio 2010, recante «Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione»: circolare che, nel sito istituzionale della Banca d’Italia, risulta inserita fra i «provvedimenti del Governatore» aventi ad oggetto «disposizioni di vigilanza» sulle banche.
Dopo la legge sulla normazione della Regione Toscana, un’altra Regione, l’Abruzzo, ha approvato una Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione (L.R. 14 luglio 2010, n. 26), con disposizioni che affrontano, in maniera persuasiva, tutti i temi fino ad oggi evidenziati. Ma l’attuazione di questa legge è tutta da verificare.
Si prevede due volte (art. 1, quarto comma e art. 11, comma secondo) l’obbligo di abrogazione espressa, con riferimento, prima, alle disposizioni della legge in esame, e poi ai testi unici ma, come è noto, la vincolatività di tale obbligo per il legislatore regionale successivo è negata dalla prevalente dottrina e dalla Corte costituzionale: cosicché tali disposizioni creano aspettative, nei destinatari delle norme, che non sono in grado di soddisfare.
Sentenza n. 246/2010- Giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito dell’08/072010- Pubblicazione in G.U.: 14/07/2010
Motivi della segnalazione
La presente decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Marche e avente ad oggetto l’intera legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco di alcuni Comuni dalle Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini. Della suddetta legge è denunciato il contrasto con l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché col principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti interistituzionali. Si denuncia in particolare la violazione dell’art. 132 Cost., derivante, secondo la ricorrente, dal fatto che nel corso del procedimento parlamentare di approvazione della legge medesima, il parere, reso in senso contrario al distacco, emesso dalla Assemblea legislativa della Regione Marche ai sensi della citata disposizione costituzionale non sarebbe stato oggetto di sostanziale considerazione risultante da atti ufficiali e conoscibili, come, invece, avrebbe richiesto l’art. 132 della Costituzione. Si rileva inoltre che, nel corso dello stesso procedimento legislativo, sarebbe stato, altresì, violato il principio di leale collaborazione, essendo stato il parere negativo solamente acquisito agli atti, senza che la Regione che lo ha reso fosse stata posta in condizione di conoscere i motivi che avevano spinto le Camere a discostarsi da esso.
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