Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270
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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270
Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib., 28.5.2010, n. 13141; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib., 28.5.2010, n. 13143; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. III, 5.8.2010, n. 18158
Lo statuto è atto conoscibile direttamente dal giudice di legittimità.
Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. III, 5.8.2010, n. 18158
Lo statuto è atto a contenuto normativo di rango paraprimario o sub primario.
Sentenza n. 93/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale
(Deposito: 12/03/2010 - Pubblicazione in G.U.: 17/03/2010)
Nella sentenza n. 93/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni processuali penali per contrasto con l'art. 117.1 Cost., e, attraverso questo, con l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo.
Sentenza n. 71/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale
(Deposito: 26/02/2010 - Pubblicazione in G.U.: 03/03/2010)
Con questa sentenza la Corte conferma la sua dottrina in materia di leggi interpretative, utilizzando la presenza di contrasti giurisprudenziali come elemento di discrimine: «la norma censurata non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 della Costituzione, in quanto – si afferma – essa ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dai contrasti interpretativi sopra descritti, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente». La Corte precisa inoltre, richiamando la sua giurisprudenza precedente, che la legittimità di una legge interpretativa sussisterebbe anche in assenza di veri e propri conflitti giurisprudenziali. Nel riprendere testualmente quanto contenuto in una precedente decisione (sentenza n. 170 del 2008), essa afferma infatti che «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione».
Il 9 maggio 2010 si è svolta a Bruxelles una riunione straordinaria dell’Ecofin (o ‘Consiglio Economia e Finanza), la formazione del Consiglio dell’Unione europea che riunisce i Ministri dell’Economia e della Finanza dei 27 Stati membri.
Nel periodo di riferimento, il Garante è intervenuto con due provvedimenti in materia di telefonia.
Con il primo, adottato l’ 8 aprile 2010 e pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante è intervenuto a modificare in parte le regole relative alle modalità di inserimento e utilizzo dei dati negli elenchi telefonici. La competenza in materia proviene espressamente dall’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui il Garante ha il compito di individuare, con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Tale funzione è stata eseguita con l’adozione del provvedimento del 15 luglio 2004 in materia di elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale. Il provvedimento in questione modifica quest’ultima deliberazione, rendendo di nuovo possibile risalire al nominativo dei “vecchi” abbonati sulla base del numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni degli operatori del settore circa quello che, secondo costoro, costituiva un disservizio. Delle segnalazioni si dà conto in premessa al provvedimento.
L’attività regolativa nel periodo di riferimento è stata caratterizzata dalla indizione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, in occasione delle quali l’AGCOM ha emanato la delibera n. 80/10/CSP per le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a Statuto speciale e le delibere nn. 24 e 25/10/CSP per le ulteriori elezioni regionali, provinciali e comunali, rispettivamente in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 e n. 51 del 3 marzo 2010. La competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’AGCOM, secondo cui l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9).
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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