Rubriche

Una delle principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è il riconoscimento del valore giuridico vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'art. 6, par. 1, TEU non solo riconosce che la Carta ha 'lo stesso valore dei Trattati': esso contiene, inoltre, un riferimento alle Spiegazioni aggiornate della Carta, i cui contenuti devono essere tenuti 'in debito conto' dai giudici dell'Unione e nazionali nell'interpretazione delle disposizioni della Carta medesima. Si propone, quindi, il testo delle Spiegazioni, accompagnato da una breve nota che ne evidenzia alcuni profili critici.

Nel quadrimestre 15 febbraio - 15 giugno, si segnalano i seguenti atti normativi:

  • Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAMPE, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE. Direttiva 2010/18/UE

  • Regolamento n. 265/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. Regolamento 265/2010/UE
  • Regolamento 439/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Regolamento 439/2010/UE

In tale Sezione si offre, come di consueto, una panoramica sulle stato di avanzamento delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Il periodo interessato copre le sedute del 18.03.2010, 05.05.2010, 03.06.2010. A tale ultima data, la Commissione ha deciso, per quanto riguarda l'Italia, 12 archiviazioni, di cui 9 relative a procedure già aperte e 3 ancora allo stadio di reclamo. Il numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia si attesta, quindi a 132: di queste, 104 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 28 la mancata o incorretta trasposizione di direttive dell'Unione.

  Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 19.3.2010. n. 702

Il giudice ribadisce l’ammissibilità del ricorso contro disposizioni contenute in un regolamento comunale, in quanto siano immediatamente esecutive, non necessitino di atti applicativi per la loro operatività, imponendo obblighi immediatamente coercitivi e siano per tal ragione, in grado di arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse dei ricorrenti.

Link web

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 17.2.2010, n. 3731

La sezione tributaria richiama, poi, ulteriori sentenze sempre della Cassazione (Cass. n. 1915 del 2007; v. anche Cass. n. 18162 del 2009) che con riferimento al comune di Roma, hanno stabilito che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1, dello statuto ed in conformità al cit. t.u., art. 50".

Sent. TAR. LOMBARDIA, sez. III, 6.4.2010, n. 981

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il Sindaco di Gambalò aveva emesso un’ordinanza in cui intimava a cittadini italiani di etnia sinta che stazionavano da almeno tre decenni in una determinata zona del territorio comunale di allontanarsi dall’area e di sgomberarla da veicoli ed ogni altro bene. Contro l’ordinanza viene presentato ricorso al Tar Lombardia che rileva che il potere previsto dall’art. 54 t.u.e.l., nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, mantiene intatti i suoi originari connotati di intervento extra-ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico-sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari.

Ord. TAR. VENETO, sez. III, ord. 22.3.2010, n. 40

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il sindaco di Selvazzano Dentro emana un’ordinanza in cui vieta l’accattonaggio in tutto il territorio comunale salvo le aree agricole. Il provvedimento viene impugnato di fronte al T.a.r. Veneto, il quale rileva che la normativa vigente, prevedendo la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze “anche” contingibili ed urgenti a tutela della incolumità e della sicurezza urbana, consente l’adozione di provvedimenti sforniti del carattere della contingibilità e dell’urgenza ed ha, così, eliminato la necessità di qualsivoglia limite temporale di efficacia. Il giudice amministrativo dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di potere di ordinanza, ritiene di non poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in quanto la norma presenta una indeterminata latitudine in materie afferenti a diritti e libertà individuali.

Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 19.2.2010, n. 204

Il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è, in linea di massima, di ostacolo all’utilizzo del potere di ordinanza, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto rimuovere. Deve, dunque, aversi riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure.

Facendo applicazione di tale principio la giurisprudenza ha ritenuto che il sindaco, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza extra ordinem, ben possa imporre all’impresa già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di proseguire, dopo la scadenza del contratto, nell’espletamento del servizio, per un limitato periodo di tempo, per affrontare una situazione di emergenza sanitaria (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n. 596 e 2/12/2002 n. 6624; T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005, n. 8328, T.A.R. Puglia – Lecce, 24/9/2007 n. 3361).

Link web

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633