Rubriche

Sentenza n. 230/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 24/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 30/06/2010

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 230/2010, la Corte è ritornata sulla questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private), con particolare riguardo alla problematica relativa alla fattispecie del litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e i soggetti danneggiati.

Sentenza n. 227/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 24/062010 - Pubblicazione in G. U. 30/06/2010

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 227/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 1, lett. r della legge n. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La Corte ha così accolto una questione di legittimità per violazione dell’art. 117.1 Cost. e, benché non fosse stato richiamato nell’ordinanza di rimessione, dell’art. 11 (in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte sull’utilizzazione dei parametri di legittimità a cui l’atto del giudice a quo, anche senza evocarli formalmente, fa tuttavia chiaramente riferimento).

Sentenza n. 216/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/06/2010 - Pubblicazione in G.U.: 23/06/2010

Motivi della segnalazione

Questa decisione rappresenta l’esito dello “storico” rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte con la sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103 del 2008 sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale in cui si dubiti della compatibilità di leggi regionali con norme comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129 del 2006; n. 406 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004). A seguito della decisione della Corte di Giustizia la Consulta dichiara che dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata: “Poiché il denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, è incompatibile con la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”.

Sentenza n. 196/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Sentenza n. 196/2010: Deposito del 04/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 09/06/2010

 Motivi della segnalazione

Con la sentenza 196/2010, la Corte è ritornata sul rapporto fra legge statale e CEDU, dichiarando l’incostituzionalità di una legge interna per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. In particolare la Corte ha avuto modo anche di chiarire che l’apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell’adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l’art. 7 della CEDU, tenuto conto dell’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada (applicata in via obbligatoria in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato) anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

La Corte ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale».

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Nel presente numero è dapprima segnalata la legge n. 84/2010 di ratifica ed esecuzione della dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna, con allegati, e del relativo Trattato  relativi alla creazione di una Forza di gendarmeria europea.

E’ poi segnalata la legge n. 108/2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione d’Europa sulla lotta contro la tratta di schiavi che contiene anche norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

Con la sentenza del 6 luglio 2010, la Corte costituzionale tedesca ha messo in pratica il cd. Ultra-vires-Kontrolle, ovvero il controllo sugli atti dell’Unione (che si sospettino essere stati) adottati ultra vires. La competenza della Corte ad effettuare questo controllo, dalla stessa affermata per la prima volta nella sentenza sul Trattato di Maastricht (cd. Maastricht Urteil), era stata poi ribadita nella sentenza sul Trattato di Lisbona del 30 giugno 2009 (cd. Lissabon Urteil, sent. 2 BvE 2/2008). La richiesta all’origine della nuova pronuncia chiamava il supremo giudice tedesco a verificare se la sentenza della Corte di giustizia nel caso Mangold (causa C-144/04, 22 novembre 2005, in Raccolta, p. I-9981) fosse stata resa ultra vires.

Nel periodo di riferimento, si segnalano due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, entrambe emanate dalla Grande Sezione:

- la sentenza del 14 settembre 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akros Chemicals Ltd. c. Commissione europea, con la quale la Corte di giustizia ha chiarito che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato non si estende anche alle comunicazioni con il consulente legale interno alla impresa. ( commento di N. Lazzerini)

- la sentenza del 22 giugno 2010 nelle cause riunite C-188/10 e C-189/10, Aziz Melki e Sélim Abdeli, con la quale la Corte di giustizia, riaffermando il primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale, ha dichiarato che l’art. 267 TFUE osta ad una normativa nazionale che introduce un procedimento incidentale di legittimità costituzionale in base al quale, laddove il giudice nazionale dubiti, al contempo, della compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione europea e con la Costituzione nazionale, è preclusa la possibilità di rivolgere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. ( commento di N. Lazzerini )

Nel periodo di riferimento, si segnala l’adozione di due atti normativi di particolare interesse:

- Decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale ( commento di N. Lazzerini ).

-  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (  commento di N. Lazzerini ).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633