Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Sentenza n. 33/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/03/2025 – Pubblicazione in G.U. 26/03/2025 n. 13

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

In realtà il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., inserito con d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale o di quelle alle quali la legge connette l’applicazione di una pena di specie diversa".

Sent. n. 149/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25 luglio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/07/2024, n. 31

Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ribadisce alcuni consolidati orientamenti in tema di riscontro del vizio di eccesso di delega e dei limiti alla discrezionalità del legislatore delegato in sede di adozione della disciplina delegata. L’occasione è fornita dalla questione sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., così come introdotto con d.lgs. n. 28 del 2015, in via principale, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, previsto dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale»; e, in via subordinata, con riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente al secondo periodo della citata disposizione, la quale sancisce che «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Sentenza n. 196/2024 –  Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 10/12/2024 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2024 n. 50

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 196/2024 la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/2024. Questa disposizione ha modificato l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (recante il testo unico degli enti locali), rimodulando le regole sul numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci. Così, mentre il limite dei due mandati consecutivi è stato confermato per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai primi cittadini degli enti con popolazione compresa fra 5.001 e 15.000 abitanti è stata dischiusa la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, infine, tutti questi limiti sono venuti meno. Nel suo ricorso la Regione Liguria ha lamentato una violazione degli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost.

Sentenza n. 140/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/07/2024 – Pubblicazione in G.U. 24/07/2024 n. 30

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 140/2024 la Corte costituzionale ha rigettato varie questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015. La disposizione impugnata è stata introdotta nel 2015 per innovare la disciplina del c.d. payback sanitario, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una parte del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale al quale soggiacciono gli acquisti compiuti dal Servizio sanitario nazionale. Il meccanismo di payback è rimasto a lungo inattuato, finché un d.m. datato 6 luglio 2022 ha certificato il superamento di spesa limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Poco dopo, il d.l. n. 115/2022 ha aggiunto all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 un nuovo comma 9-ter, con cui le Regioni e le Province autonome sono state incaricate di definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno. Il TAR del Lazio ha lamentato un contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sentenza n. 195/2024 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/12/2024 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2024 n. 50

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 195/2024 ha esaminato il ricorso presentato dalla Regione Campania contro i commi 527 e 557 dell’art. 1 della legge n. 213/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). La Corte ha parzialmente accolto il ricorso; in particolare, è stata considerata con attenzione, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 527, quinto periodo, nella sola parte in cui non ha escluso dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e della tutela della salute.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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