- Redazione
- Giurisprudenza costituzionale
La peculiarità della CEDU implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda per poter accertare la violazione delle norme convenzionali (2/2025)
Sentenza n. 33/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21/03/2025 – Pubblicazione in G.U. 26/03/2025 n. 13
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
In realtà il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.
