Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

1. Introduzione al nuovo disegno di legge: la maternità surrogata quale reato universale

Il 16 ottobre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, con 84 voti favorevoli, il D.d.l. 824/2024 a parziale riforma all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

Come noto, la maternità surrogata rappresenta una pratica di procreazione medicalmente assistita ormai diffusa in molti Stati attraverso la quale una donna, definita gestante, si impegna tramite un accordo a portare avanti una gravidanza per conto di una persona o coppia committente, convenendo di consegnare il bambino dopo il parto ai genitori intenzionali e rinunciando ad ogni diritto su di esso[1].

Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2025, n. 7128

1. Introduzione

Con la sentenza n. 7128 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sull’ambito applicativo dell’art. 391-quater c.p.c., introdotto con la riforma del 2022 al fine di adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti dall’art. 46 CEDU, che impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La questione oggetto del giudizio riguardava la proponibilità di un ricorso per revocazione avverso una sentenza passata in giudicato (n. 15721/2011), successivamente dichiarata in contrasto con la Convenzione EDU da parte della Corte di Strasburgo, ma priva di incidenza diretta su uno status personale.

1. Introduzione

Con l’ordinanza n. 29125, depositata il 12 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La pronuncia affronta questioni di particolare rilevanza nell’ambito della protezione internazionale e del diritto degli stranieri, con specifico riferimento alle cause di esclusione della protezione e ai limiti della tutela della vita privata e familiare quale motivo ostativo all’espulsione.

In sintesi, la Corte ha statuito che in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche ad eventi significativi del suo passato. La Corte ha inoltre precisato che non può essere positivamente apprezzata alcuna integrazione sociale qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi.

Cass. civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15075

1. Introduzione

Con la sentenza n. 15075 del 5 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia, che aveva riconosciuto il diritto della madre intenzionale – unita civilmente alla madre biologica – a essere indicata quale genitore nei certificati di nascita di due minori, nati in Italia a seguito di fecondazione eterologa praticata all’estero.
Si tratta di una pronuncia di rilievo sistemico, resa possibile dalla sopravvenuta sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento, sin dalla nascita, del legame di filiazione tra il nato e la madre intenzionale che abbia partecipato al progetto genitoriale condiviso.

La sentenza Niort c. Italia[1], pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 27 marzo 2025, riaccende i riflettori sulle persistenti criticità del sistema penitenziario italiano, questa volta con riferimento alla detenzione di persone affette da gravi disturbi psichiatrici. Il caso riguarda Simone Niort, un uomo nato nel 1997, detenuto nel carcere di Sassari, affetto da disturbo borderline e antisociale della personalità, con un quadro clinico compromesso sin dall’infanzia. Fin dal suo ingresso in carcere, la sua detenzione è stata caratterizzata da continui episodi di grave agitazione, tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, in un contesto che si è rivelato profondamente incapace di garantire una presa in carico terapeutica adeguata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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