Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

In data 16 ottobre 2024 il Senato ha definitivamente approvato il ddl n. 824, recante modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

Il provvedimento approvato assorbe altre proposte di legge sul tema e introduce nell’ordinamento una ipotesi di “reato universale” in materia intervenendo sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che già puniva la surrogazione di maternità in Italia con pene che vanno dalla reclusione (da tre mesi a due anni) a multe tra 600.000 e un milione di euro. La modifica estende la giurisdizione italiana a queste condotte anche se compiute all'estero da cittadini italiani, anche in Paesi dove la pratica è considerata conforme a norme di legge. L'obiettivo dichiarato è quello di contrastare il "turismo procreativo", attraverso il quale si intende aggirare il divieto di maternità surrogata in Italia.

 Le misure sulla rigenerazione urbana sono contenute nel Testo che ha proceduto a unificare i disegni di legge A.S. n. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981[1].

Il testo unificato sulla rigenerazione urbana inizialmente discusso dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura è il frutto di un procedimento piuttosto articolato che è stato avviato con la presentazione, nel giugno 2019, del disegno di legge A.S. n. 1131 (misure per la rigenerazione urbana).

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), Causa C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47         

La Corte di Giustizia, nella composizione della Grande Sezione, si è pronunciata sulla possibilità e le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale a una donna vittima di violenza di genere. Essa ha, innanzitutto, chiarito che la Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono qualificabili come «trattati pertinenti» cui, ai sensi dell’art. 78, par. 1, TFUE, la politica comune dell’Unione in materia di protezione internazionale deve essere conforme e nel rispetto dei quali deve essere interpretata, in particolare, la direttiva qualifiche. Inoltre, la Corte ha specificato che, alla luce delle condizioni esistenti in un paese di origine, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale determinato, quale motivo di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne provenienti da tale paese considerate nella loro complessità, quanto gruppi più ristretti di esse che condividono una caratteristica comune quale, in particolare, l’aver posto in essere un comportamento particolarmente riprovato dalla società circostante, come l’aver rifiutato o l’essersi sottratte a un matrimonio forzato, al punto da essere socialmente escluse o soggette ad atti di violenza. La Corte ha altresì precisato che qualora la domanda di protezione si fondi sul timore di essere perseguitata da un soggetto non statale, non è necessario accertare un collegamento tra l’atto di persecuzione e uno dei motivi di persecuzione previsti dalla direttiva qualifiche (razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale), purché sussista un nesso tra uno dei suddetti motivi e la mancanza di protezione, da parte dello Stato, nei confronti dell’atto persecutorio. Da ultimo, la Grande sezione ha statuito che la minaccia effettiva, cui è esposta la richiedente nel paese di origine, di essere uccisa o subire atti di violenza, da parte di un membro della propria famiglia o della propria comunità di appartenenza, in ragione della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, è qualificabile come «danno grave» che può condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con la sentenza n. 10 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa essere ammesso a svolgere i colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale di custodia, laddove non vi ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine o ragioni giudiziarie.

La decisione suddetta - inquadrabile nella categoria delle sentenze c.d. additive di principio - si innesta nella recente tendenza della Corte costituzionale alla “salvaguardia incondizionata ed effettiva” dei diritti fondamentali, la quale deve necessariamente fondarsi su un processo sinergico a cui sono chiamati a partecipare i singoli attori coinvolti al fine di garantire l’effettività del diritto in questione: ossia il legislatore, i giudici e, in questo caso, l’amministrazione penitenziaria.

Con sentenza n. 23583, depositata il 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha offerto la sua interpretazione riguardo ad alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo all'utilizzo di campioni biologici in procedimenti penali.

La madre di un uomo condannato per i delitti di duplice omicidio e di detenzione e porto abusivo d’arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso, agendo sulla base degli interessi di quest’ultimo, aveva presentato domanda di revisione della pronuncia della Corte di appello contestando l’acquisizione di reperti biologici del figlio, sulla base della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) Petrovic c. Serbia del 2020. L’istanza tuttavia era stata respinta.

1. Premesse

Con la sentenza n. 613 pubblicata in data 8 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili si è pronunciata sul tema, di particolare rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2015 (Reg. Bruxelles I bis) in materia di azione di garanzia. In specie, le Sezioni Unite hanno risolto la questione inerente all’applicabilità (o meno) del criterio speciale di giurisdizione di cui all’art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed all’art. 8, n. 2 del Regolamento n. 2012/1215/UE nel caso di azione di garanzia proposta non in via di chiamata in causa ma con domanda autonoma proposta in un separato giudizio.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, rappresenta il terzo intervento normativo di attuazione della legge delega n. 227 del 2021 con la quale si incarica il Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L’art. 1 della legge specifica che la revisione e il riordino devono avvenire in conformità con gli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e al relativo Protocollo opzionale (ratificati dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18)[1], con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea e con la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021. Dall’esame del decreto legislativo del 3 maggio 2024 appare evidente come il Governo sia effettivamente intervenuto sugli aspetti critici già segnalati dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, organo posto a controllo della CRPD, nel rapporto adottato sull’Italia nel 2016[2].

1. I presupposti

Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per eccesso del parametro del sindacato della Corte, le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. In particolare, la domanda verteva sulla possibilità di riconoscere giuridicamente le identità di genere non binarie attraverso una modifica del sistema di registrazione attuale.

Il caso di specie ha riguardato una persona di sesso anagrafico femminile (L.N.) che però si identificava in un genere non binario, non riconoscendosi né nel proprio genere biologico né in quello maschile. A seguito di una diagnosi di disforia di genere per identificazione non binaria con propensione alla componente maschile, L.N. si è rivolta al Tribunale di Bolzano per ottenere la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro” nonché per vedersi riconosciuto il diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide.

Lo scorso 21 dicembre 2023, con decreto n. 434/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (d’ora in avanti, “PNACC” o, in alternativa, “il Piano”)[1]. Sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Stati membri dell’UE[2], anche l’Italia ha così provveduto a dotarsi di un programma di politiche di adattamento alla crisi climatica, destinate ad applicarsi sia nel lungo che nel breve periodo. L’adozione di tale provvedimento, a lungo caldeggiata[3], non poteva in effetti attendere oltre, sia alla luce del preoccupante innalzamento delle temperature raggiunto in Italia nel 2023[4], sia a fronte degli obblighi assunti a livello sovranazionale. L’Italia ha infatti da tempo aderito all’impegno di ridurre le emissioni inquinanti, nei termini delineati sia dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (anche nota con l’acronimo “UNFCCC”) del 1992[5] che dal Protocollo di Kyoto[6].

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