Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. La legge approvata da Regione Umbria il 15 febbraio 2024, n. 1 recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21” conclude l’iter aggravato previsto per le modifiche statutarie iniziato con l’approvazione del testo in prima lettura il 27 giugno 2023 e riconsegna alla Regione uno Statuto in larga parte riformato sia nelle disposizioni programmatiche di principio, sia nella parte precettiva che interessa l’organizzazione regionale e il sistema delle fonti.

1. Con l’approvazione della legge regionale 26 luglio 2024, n. 11, la Regione Lazio ridisegna la composizione e le funzioni della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, abrogando la previgente l.r. 25 novembre 1976, n. 58, con la quale la Consulta femminile era stata originariamente istituita. Al fine di ricostruire la cornice normativa regionale che legittima l’istituzione di tale organo consultivo, preme precisarsi che lo stesso Statuto Regionale – con l. statutaria 11 novembre 2004, n. 1 – impegna la Regione, all’art. 6 co. 6 (Diritti e valori fondamentali), a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità attraverso l’attivazione di azioni positiva e a garantire le pari opportunità nell’esercizio delle funzioni regionali, assicurando l’equilibrio tra i sessi nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali. In aggiunta, lo Statuto prevede una disposizione ad hoc, l’art. 73, che si colloca al Capo IV (Organi di consultazione), con la quale si istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, al fianco del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (art. 71 Statuto), dell’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie (art. 72 Statuto), nonché della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap (art. 74 Statuto). L’articolo in questione specifica che la Consulta rappresenta un organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale, che opera per la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento di ogni discriminazione diretta, esercitando funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali (art. 73, co. 2, Statuto Regione Lazio). Al comma successivo l’art. 73 rinvia al Regolamento dei lavori del Consiglio regionale la disciplina della partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

Legge regionale 9 febbraio 2023, n.  1 – Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  2 – Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  3 – Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Il 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Bolzano e Trento.

Nella Provincia di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei (SVP) si è conferma partito di maggioranza assoluta, pur perdendo due seggi (da 15 a 13) rispetto alla legislatura precedente. I risultati elettorali hanno reso necessario un accordo di coalizione ampio, che oltre alla SVP vede coinvolti Die Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Lega Alto Adige Südtirol e La Civica.

Nella Provincia di Trento, il presidente uscente Maurizio Fugatti è stato confermato con il 51,82%. Le liste che lo sostenevano hanno conquistato, in virtù del premio di maggioranza, la maggioranza dei seggi consiliari

Con questa breve nota, ci proponiamo di segnalare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche statutarie che i nuovi esecutivi provinciali intendono promuovere.

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024, è consistita nell’approvazione di ben diciassette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge n. 1 del 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024.

1. In primo luogo è impugnato l’articolo 8 contenente “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all’articolo 87 del CCRL 2016-2018” per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma, e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost., sentt. nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012).

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra aprile e luglio 2024, è consistita nell’approvazione di sedici leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge 2 aprile 2024, n.6 “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024.

Durante i primi sei mesi della XVII legislatura il Consiglio regionale ha approvato undici leggi.

La legge regionale 26 giugno 2024, n. 4 dispone il differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali.

Le leggi del 3 luglio predispongono misure urgenti: per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali (n. 5), di protezione civile (n. 6) e a favore degli Enti locali in difficoltà finanziarie (n. 7).

La legge regionale n. 8, invece, introduce delle modifiche e delle integrazioni alle leggi regionali n. 2 del 2014 (in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) e n. 11 del 2006 (in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

Le leggi del 19 luglio nn. 9 e 10 prevedono delle disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province e di proroga dei termini di validità delle graduatorie.

Invece le leggi del 20 agosto (nn. 11 e 12) introducono delle modifiche alle leggi regionali n. 25 del 1988 (in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) e n. 5 del 2023 (in materia di assistenza primaria). Con la legge del 18 settembre (n. 13) è stato approvato l’assestamento di bilancio 2024-2026 e delle variazioni di bilancio, nonché il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Infine, la legge del 2 ottobre n. 14 contiene alcune misure urgenti in materia di immunizzazione passiva contro l'infezione da virus respiratorio sinciziale (VRS).

Il disegno di legge in materia di reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di iniziativa governativa, è stato presentato in prima lettura alla Camera (C. 1717) in data 16 febbraio 2024 e mira a introdurre una serie di modifiche relative al rafforzamento delle funzioni di garanzia della cybersicurezza nazionale (artt. 1-10) e relative a una ridefinizione della normativa penale concernente i reati informatici che si possono configurare in questo settore (artt. 11-17).

Tale proposta normativa si inserisce in un contesto di sempre maggiore attenzione per i rischi correlati ai reati informatici e alla cybersicurezza nazionale rispetto a cui l’adozione della direttiva (UE) 2022/2555, cd. direttiva NIS2, superando e abrogando la precedente direttiva NIS, richiede di garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e rafforzare la sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo.

Il disegno di legge, ddl n. 1236, di iniziativa governativa, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, approvato dalla Camera in data 18 settembre 2024, è attualmente in corso di esame in commissione al Senato[1].

Il testo si compone di 38 articoli che spaziano dalle modifiche al codice penale, ai benefici per le vittime dell’usura[2], alla repressione dei reati di truffa[3], passando per le norme che tutelano le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del Fuoco, sino alle norme sul rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari[4].

Il ddl contiene una serie di norme che parrebbero essere accomunate da alcuni principi generali quali la necessità di “tutela della sicurezza” e l’esigenza di “mantenimento dell’ordine sociale”.

Autorevoli studiosi hanno affermato che le disposizioni del ddl sono dirette a garantire non tanto la tutela dell’ordine pubblico materiale bensì quella di un più generale ordine pubblico ideale[5].

Il 23 ottobre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere per la conversione in legge il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il DL ridefinisce l’elenco dei cd. Paesi di origine sicuri, finora delineato con fonte normativa di tipo secondario (decreto ministeriale).

Sulla base dell’art. 1 del DL vengono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Viene stabilito, all’art. 1 del decreto legge, che l’elenco sarà aggiornato periodicamente “con atto avente forza di legge” e notificato alla Commissione Europea. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il governo delibererà una relazione sulla situazione dei Paesi già inclusi nell’elenco e dei nuovi Paesi da includere e la trasmetterà alle competenti commissioni parlamentari.

Il ddl n. 1146 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” è attualmente in corso di esame in Commissione al Senato dopo essere stato presentato, di iniziativa governativa, in data 20 maggio 2024.

Il Consiglio dei Ministri lo ha deliberato nella seduta n. 78 del 23 aprile 2024 ove viene anche specificato che “il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA)”.

Le norme approvate riguardano cinque ambiti fondamentali quali la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Il ddl in parola contiene, inoltre, all’art. 22, disposizioni di delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633