Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

L’11 giugno u.s., attraverso un emendamento di giunta alla l.r. 14 giugno 2024, n. 7 (“Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo”), il Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna ha apportato una modifica alla normativa elettorale regionale disciplinata dalla l.r. n. 21/2014 (“Norme per l’elezione dell’assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale”).

Le ragioni di tale urgente intervento, puntuale e circoscritto, risiedono nella contingenza determinatasi all’indomani delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, che hanno visto l’elezione al Parlamento europeo del Presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, determinando per quest’ultimo la sopravvenuta necessità di rassegnare le proprie dimissioni, attesa l’incompatibilità tra le due cariche.

Con l.r. del 30 maggio 2024, n. 19 recante “Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”, la Regione Puglia ha introdotto disposizioni volte a perseguire «la qualità e la sicurezza del lavoro», il «contrasto al dumping contrattuale» e «la stabilità occupazionale» (art. 1) nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale il cui affidamento sia di competenza della Regione, degli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dei rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali (art. 2).

La legge è sostanzialmente composta da tre Capi. Mentre il primo Capo definisce oggetto, finalità e ambito di applicazione nei termini sopra chiariti, il Capo II si occupa tanto della procedura di affidamento quanto della fase a questa antecedente. Con riguardo a quest’ultima fase, l’art. 3 per un verso si limita a richiamare l’obbligo di programmazione già previsto dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36); per l’altro, rende obbligatorio per le p.a. l’esperimento della consultazione preliminare di mercato (che è invece facoltativa ex art. 77 del Codice), ma solo ove ciò non falsi la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto, con legge 24 novembre 2023 n. 32, al riordino in un unico testo legislativo di tutte le disposizioni regionali relative al sistema della formazione professionale, del lavoro e dell’orientamento permanente, integrando – in una visione unitaria – le politiche regionali afferenti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze professionali, all’orientamento, all’incremento dell’occupazione e all’inclusione socio-lavorativa.

L’intervento normativo organico in parola, definito “Testo unico” nel comunicato del Consiglio regionale[1], mira quindi a definire, attraverso una considerevole attività di semplificazione normativa operata mediante accorpamento e abrogazione integrale di undici leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali, il nuovo sistema integrato delle politiche e dei servizi nelle materie de quibus.

Il 04 Aprile 2024, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha ufficializzato ed inaugurato il progetto SAVIA.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con CINECA, Unioncamere, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, ANCI ER ed UPI ER, è finalizzata alla realizzazione di soluzioni, basate sull’Intelligenza Artificiale, atte all’analisi delle leggi e delle iniziative legislative, ed i loro possibili effetti sul territorio[1].

L’ordinamento amministrativo della Giunta della Regione Campania, riconducibile all’ambito delle competenze residuali regionali ex art. 117, c. 4, Cost.[1], risultava disciplinato, prima della sentenza n. 138 del 2023 della Corte Costituzionale, dal regolamento approvato con la D.G.R. 29 ottobre 2011, n. 612 (“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”).

La citata fonte secondaria traeva legittimazione dalla delega conferita all’esecutivo regionale dall’art. 2, co. 1, della l.r. della Campania n. 8/2010 (“Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”) che, operando una delegificazione rispetto alla disciplina normativa contenuta nella previgente l.r. n. 11/1991 (“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”), autorizzava la Giunta a disciplinare con regolamento la propria organizzazione.

1. La legge approvata da Regione Umbria il 15 febbraio 2024, n. 1 recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21” conclude l’iter aggravato previsto per le modifiche statutarie iniziato con l’approvazione del testo in prima lettura il 27 giugno 2023 e riconsegna alla Regione uno Statuto in larga parte riformato sia nelle disposizioni programmatiche di principio, sia nella parte precettiva che interessa l’organizzazione regionale e il sistema delle fonti.

1. Con l’approvazione della legge regionale 26 luglio 2024, n. 11, la Regione Lazio ridisegna la composizione e le funzioni della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, abrogando la previgente l.r. 25 novembre 1976, n. 58, con la quale la Consulta femminile era stata originariamente istituita. Al fine di ricostruire la cornice normativa regionale che legittima l’istituzione di tale organo consultivo, preme precisarsi che lo stesso Statuto Regionale – con l. statutaria 11 novembre 2004, n. 1 – impegna la Regione, all’art. 6 co. 6 (Diritti e valori fondamentali), a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità attraverso l’attivazione di azioni positiva e a garantire le pari opportunità nell’esercizio delle funzioni regionali, assicurando l’equilibrio tra i sessi nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali. In aggiunta, lo Statuto prevede una disposizione ad hoc, l’art. 73, che si colloca al Capo IV (Organi di consultazione), con la quale si istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, al fianco del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (art. 71 Statuto), dell’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie (art. 72 Statuto), nonché della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap (art. 74 Statuto). L’articolo in questione specifica che la Consulta rappresenta un organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale, che opera per la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento di ogni discriminazione diretta, esercitando funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali (art. 73, co. 2, Statuto Regione Lazio). Al comma successivo l’art. 73 rinvia al Regolamento dei lavori del Consiglio regionale la disciplina della partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

Legge regionale 9 febbraio 2023, n.  1 – Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  2 – Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  3 – Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Il 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Bolzano e Trento.

Nella Provincia di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei (SVP) si è conferma partito di maggioranza assoluta, pur perdendo due seggi (da 15 a 13) rispetto alla legislatura precedente. I risultati elettorali hanno reso necessario un accordo di coalizione ampio, che oltre alla SVP vede coinvolti Die Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Lega Alto Adige Südtirol e La Civica.

Nella Provincia di Trento, il presidente uscente Maurizio Fugatti è stato confermato con il 51,82%. Le liste che lo sostenevano hanno conquistato, in virtù del premio di maggioranza, la maggioranza dei seggi consiliari

Con questa breve nota, ci proponiamo di segnalare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche statutarie che i nuovi esecutivi provinciali intendono promuovere.

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024, è consistita nell’approvazione di ben diciassette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge n. 1 del 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024.

1. In primo luogo è impugnato l’articolo 8 contenente “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all’articolo 87 del CCRL 2016-2018” per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma, e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost., sentt. nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012).

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra aprile e luglio 2024, è consistita nell’approvazione di sedici leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge 2 aprile 2024, n.6 “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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