Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 181/2024 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 19/11/2024 – Pubblicazione in G.U. del 20/11/2024, n. 47

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 181/2024 la Corte costituzionale si pronuncia ancora in tema di doppia pregiudizialità. L’occasione è fornita dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il giudice a quo denuncia innanzitutto il contrasto con l’art. 117, comma 1 Cost., che impone il rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento comunitario: a tale riguardo il Consiglio di Stato menziona la direttiva 76/207/CEE, che interviene sulla parità di trattamento tra uomo e donna, materia oggi disciplinata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. L’autorità giudiziaria rimettente richiama, inoltre, l’art. 3, paragrafo 2, TUE, l’art. 8 TFUE, gli artt. 21 e 23 CDFUE, la direttiva 2000/78/CE, la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha confermato l’importanza del principio di non discriminazione. Il trattamento deteriore per le donne che partecipino al concorso a ispettore della Polizia penitenziaria non si correlerebbe con requisiti essenziali e determinanti ai fini dello svolgimento del servizio e integrerebbe, pertanto, «una forma di discriminazione in contrasto con le richiamate direttive europee e pronunce della Corte di giustizia UE».

1. Il 3 marzo 2025 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Pres. Alfredo Mantovano, e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sen. Luca Ciriani, hanno inviato una lettera , a firma congiunta, a tutti i Ministri e, per conoscenza all’Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto il coordinamento dell’attività normativa del Governo anche nelle sedi parlamentari.

La lettera sviluppa le comunicazioni rese dal Sottosegretario di Stato in occasione della riunione preparatoria della seduta del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2025 e reca «indicazioni» dirette ai componenti del Governo (e, indirettamente, ai loro uffici di diretta collaborazione) al fine di superare criticità riscontrate nell’iter parlamentare e, in particolare – vista anche la ricorrenza di tali provvedimenti – nella conversione dei decreti-legge.

Si tratta di un breve documento, suddiviso in quattro punti, dedicati al «Rispetto dei tempo per l’istruttoria degli emendamenti parlamentari», agli «Emendamenti parlamentari di preminente interesse del Governo», agli «Emendamenti governativi» (in generale), e alla «Omogeneità dei decreti-legge» (punto in realtà riferito piuttosto alla omogeneità tra provvedimento d’urgenza e proposte emendative ad esso riferite). Come è evidente già da questa sommaria indicazione dei contenuti, la firma congiunta si giustifica alla luce dell’oggetto composito della comunicazione, attinente sia al coordinamento dell’attività interna al Governo in relazione ai processi di produzione normazione (facente capo, in ultima analisi, al Sottosegretario di Stato), sia ai riflessi di tale coordinamento nelle attività governative all’interno delle sedi parlamentari (di responsabilità specifica del Ministro per i rapporti con il Parlamento).

1. Nella riunione della Giunta per il Regolamento del 18 gennaio 2023, il Presidente della Camera dei deputati ha dato avvio al c.d. “secondo binario” di riforme del Regolamento della Camera dopo l’approvazione, nel novembre 2022, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari[1]. In tale occasione, il Presidente Fontana ha individuato i punti sui quali in passato sono emerse le maggiori esigenze di aggiornamento del Regolamento e le maggiori criticità nel funzionamento della Camera stessa, rimettendo l’individuazione del perimetro tematico dell’intervento di riforma regolamentare ai due relatori, l’On. Iezzi e l’On. Fornaro, rispettivamente l’uno di maggioranza e l’altro di opposizione.  Al fine di assicurare però la più ampia condivisione e il dispiegarsi del confronto tra le forze politiche nell’elaborazione della proposta della Giunta, nella riunione del 13 aprile 2023 è stato costituito per iniziativa della Presidenza della Camera un “gruppo di lavoro informale” composto, oltre che dai relatori, da un deputato della Giunta per ciascun altro Gruppo.

1. Nell’ultimo quadrimestre meritano di essere segnalati, da un lato, l’adozione del dpcm 30 ottobre 2024 recante modifica al modello di relazione ATN e criteri per il rinvio a provvedimenti attuativi; dall’altro, alcune statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 2024, n. 192, riguardanti alcuni profili di tecnica legislativa delle disposizioni di delega contenute nella legge 26 giugno 2024, n. 86, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (cfr. punti 9 e 13 del Considerato in diritto).

2. Il dpcm 30 ottobre 2024 è stato adottato come ulteriore strumento, nei termini che si andranno a dire, per arginare il fenomeno delle disposizioni non autoapplicative e del conseguente proliferare di provvedimenti attuativi delle stesse, problematica su cui è opportuno spendere preliminarmente qualche parola.

1. Nel secondo quadrimestre meritano di essere segnalati, da un lato, l’approvazione della legge 7 aprile 2025, n. 56, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946; dall’altra, alcune statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale del 15 aprile 2025, n. 44, riguardanti profili di tecnica legislativa in tema di rinvio recettizio e non recettizio ad altra fonte (cfr. punto 7.1 del Considerato in diritto).

2. La legge 7 aprile 2025, n. 56 costituisce un intervento di semplificazione normativa di estremo interesse in questa sede, collocandosi sulla scia degli interventi di abrogazione normativa condotti nell’ambito del meccanismo della delega c.d. taglia-leggi di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246 e volti alla riduzione dello stock normativo vigente. Secondo i dati forniti dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa durante la discussione del disegno di legge in Assemblea alla Camera il 7 ottobre 2024, la legge ha condotto all’abrogazione di 30.690 atti prerepubblicani, cioè il 28% dello stockdella normativa statale vigente che, in base all’ultima rilevazione dell’Istituto poligrafico zecca dello Stato, ammontava a 110.797 atti. Si segnala peraltro che al Senato (A.S. 1314) il disegno di legge è stato approvato in sede redigente.

L’11 giugno 2025 è stato approvato definitivamente, dalla Camera dei deputati, l’AC 2280, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024” (già approvato dal Senato il 27 febbraio 2025).

Il disegno di legge è stato esaminato dalla XIV commissione permanente della Camera in sede referente: nel corso dell’iter sono emerse alcune perplessità in merito alla disciplina regolamentare attualmente prevista per le competenze della Commissione stessa in ordine all’esame del provvedimento. In particolare, nella seduta del 7 maggio 2025, il Presidente della Commissione, on. Vigna (Lega-Salvini Premier), ha comunicato che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che, pertanto, le proposte emendative non sarebbero state poste in votazione. Il relatore del provvedimento, on. Candiani (Lega-Salvini Premier), ha evidenziato che l’esame in sede referente non ha comportato l’approvazione di modifiche ulteriori rispetto al testo già approvato dal Senato della Repubblica. Anche alla legge di delegazione europea, pertanto, si è applicato il meccanismo del c.d. “monocameralismo di fatto” o “alternato”.

Il 30 aprile 2024 è entrata in vigore la riforma del Patto di stabilità di crescita (regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265).

Il fulcro del nuovo quadro di governance economica è rappresentato dal Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT). Il Piano è presentato dallo Stato membro alle istituzioni europee ed è approvato dal Consiglio con raccomandazione, a sua volta previa raccomandazione della Commissione europea. Il PSBMT contiene gli impegni assunti da uno Stato membro in materia di spesa, riforme e investimenti per un periodo che, almeno di regola, coincide con la durata della legislatura nazionale.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 2024/1263, nell’elaborazione del PSBMT gli Stati membri – conformemente al proprio quadro giuridico nazionale – possono prevedere, oltre a forme di consultazione della società civile e dei portatori di interessi, anche modalità di coinvolgimento del Parlamento nazionale.

Nella seduta del 7 maggio 2025, la 4ª Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106.

Il progetto di atto normativo si propone di declassare la protezione del lupo, spostandolo dal rango di “specie rigorosamente protette” a quello di “specie protette”. Tale modifica permetterebbe agli Stati membri una gestione più flessibile, con possibilità di prelievi regolamentati per contenere i conflitti con le attività umane, soprattutto la zootecnia. La proposta è motivata dal forte aumento della popolazione di lupi negli ultimi anni e dai conseguenti impatti socioeconomici. Il Governo italiano aveva espresso un giudizio positivo, ritenendo necessario bilanciare tutela ambientale e riduzione dei danni agli allevamenti. Durante le audizioni sono emerse sia posizioni favorevoli (per la flessibilità gestionale), sia contrarie (per la presunta mancanza di basi scientifiche e il rischio di caccia indiscriminata).

Nella seduta del 9 aprile 2025, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della proposta COM(2024) 576 relativa al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali contro pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare nonché della proposta COM(2024) 577 concernente il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera.

La 4a Commissione ha ritenuto rispettato il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi individuati da tali proposte non possono essere raggiunti efficacemente dai singoli Stati membri. Ha altresì ritenuto corrette le basi giuridiche indicate dalla Commissione europea (artt. 42 e 43 TFUE). In generale, il Senato ha accolto positivamente l’intento di tutelare gli agricoltori in un contesto recentemente aggravato da crisi e aumenti dei costi.

Il regolamento Consob in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione

1. La Consob, con delibera n. 23270 del 3 ottobre 2024, ad esito della fase di pubblica consultazione[1], ha adottato il proprio regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione (in seguito, Regolamento) ai sensi dell’art. 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

  Si tratta di un intervento normativo particolarmente emblematico sia del complesso rapporto intercorrente fra le fonti nel settore della disciplina dei mercati finanziari, caratterizzato dall’intreccio fra norme di derivazione eurounitaria (primaria e delegata), norme primarie di recepimento nazionali e norme regolamentari della Consob, sia dell’evoluzione, in senso multidisciplinare, della regolamentazione del settore in questione, in cui sembrano trovare spazio anche nuove istanze di tutela, quali quelle inerenti alla protezione dell’ambiente ed al contrasto al cambiamento climatico.

Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e altri intermediari vigilati: i recenti “Orientamenti di vigilanza” della Banca d’Italia concernenti le modalità di applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare vigente in materia

1. Il 13 novembre 2023 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web, nella parte dedicata agli “Orientamenti di vigilanza”, gli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche meno significative, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Il documento offre una rassegna delle evidenze emerse dall’analisi delle verifiche di idoneità condotte nel biennio 2021-22, che hanno rappresentato il primo “banco di prova” per l’applicazione della nuova normativa in materia di idoneità degli esponenti aziendali (c.d. fit and proper - FAP), e fornisce altresì elementi utili ad agevolare il superamento delle criticità effettivamente rilevate e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Sebbene si tratti di indicazioni prive di un valore pienamente precettivo, in quanto riconducibili piuttosto nell’ambito della soft-law, non può dubitarsi di una loro qualche rilevanza giuridica. Gli Orientamenti in questione, infatti, nella parte in cui identificano gli approcci conformi alle o difformi dalle aspettative di vigilanza, contribuiscono a chiarire in concreto svariati profili applicativi della normativa FAP.  

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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