Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n.  64/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2025 – Pubblicazione in G. U. 21/05/2025

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 64 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 16/2024, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» per violazione dell’art. 122, comma 1, Cost., in relazione al parametro interposto di cui alla disposizione statale, la quale prevede il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

Sentenza n. 51/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/04/2025 – Pubblicazione in G.U. 23/04/2025, n. 17

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 51/2025 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 7/2017, recante Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Questa disposizione legislativa è stata adottata in attuazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011, che ha affidato alle Regioni il compito di approvare leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche prevedendo il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale. Non si tratta però di una liberalizzazione generalizzata, perché la misura premiale non può trovare applicazione con riferimento a edifici abusivi oppure situati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta. La disposizione impugnata reca una norma transitoria che consente ai Comuni laziali di prevedere l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio. Se ne può dedurre, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue fra titolo abilitativo edilizio e permesso di costruire, che il legislatore laziale abbia consentito l’esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia in assenza del permesso di costruire in deroga.

Titolo completo - In una sentenza (di rigetto) in materia di pluralismo e concorrenza nel settore dell’informazione, la Corte si sofferma sul rapporto tra decreto-legge e norme introdotte in sede di conversione, sulle leggi di interpretazione autentica e sul rinvio recettizio di una legge ad un regolamento (con novazione della fonte)  

Sentenza n. 44/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/04/2025 – Pubblicazione in G. U. 16/04/2025, n. 16

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 44/2025 la Corte costituzionale affronta cinque questioni di costituzionalità che, assumendo come parametri gli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU, hanno ad oggetto l’art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, e l’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.

Si tratta di una sentenza molto articolata che tocca la disciplina dei contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Al di là della sicura rilevanza della materia oggetto di attenzione, che concerne istituti incidenti sulla garanzia del pluralismo informativo, a risultare degni di particolare attenzione sono i passaggi argomentativi dedicati dalla Corte al tema dell’omogeneità (o meglio della non eccessiva eterogeneità) delle modifiche apportate ai decreti-legge dalle leggi di conversione, all’istituto del rinvio (recettizio) di una fonte primaria ad una secondaria (con conseguente novazione della fonte) e a quello della legge di interpretazione autentica.

Titolo completo: “Controversie orizzontali” e contrasto con disposizioni chiare, precise e incondizionate di direttive non trasposte o non correttamente trasposte: preclusa la via della non applicazione, la Corte dichiara incostituzionale un’addizionale provinciale ad un’accisa sull’energia elettrica mancante di una “finalità specifica”

Sentenza n. 43/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/04/2025 – Pubblicazione in G. U. 16/04/2025, n. 16 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 43/2025 la Corte costituzionale affronta due questioni di costituzionali aventi ad oggetto normative di carattere tributario, sollevate rispettivamente dal Collegio arbitrale di Vicenza e dal Tribunale di Udine.

Sulla prima questione, che richiamava come parametri diversi articoli della Costituzione (gli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma) e due disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (gli artt. 16 e 52 CDFUE, in rapporto all’art. 117, comma 1, Cost.), non ci si sofferma, se non per notare che è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, mancando il nesso di strumentalità tra la definizione della controversia, riguardante la legittimità della disciplina della richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria e quella del giudizio principale, nel quale il Collegio arbitrale è invece chiamato a pronunciare sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore.

Sentenza n. 33/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/03/2025 – Pubblicazione in G.U. 26/03/2025 n. 13

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

In realtà il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., inserito con d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale o di quelle alle quali la legge connette l’applicazione di una pena di specie diversa".

Sent. n. 149/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25 luglio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/07/2024, n. 31

Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ribadisce alcuni consolidati orientamenti in tema di riscontro del vizio di eccesso di delega e dei limiti alla discrezionalità del legislatore delegato in sede di adozione della disciplina delegata. L’occasione è fornita dalla questione sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., così come introdotto con d.lgs. n. 28 del 2015, in via principale, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, previsto dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale»; e, in via subordinata, con riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente al secondo periodo della citata disposizione, la quale sancisce che «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Sentenza n. 196/2024 –  Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 10/12/2024 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2024 n. 50

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 196/2024 la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/2024. Questa disposizione ha modificato l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (recante il testo unico degli enti locali), rimodulando le regole sul numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci. Così, mentre il limite dei due mandati consecutivi è stato confermato per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai primi cittadini degli enti con popolazione compresa fra 5.001 e 15.000 abitanti è stata dischiusa la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, infine, tutti questi limiti sono venuti meno. Nel suo ricorso la Regione Liguria ha lamentato una violazione degli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost.

Sentenza n. 140/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/07/2024 – Pubblicazione in G.U. 24/07/2024 n. 30

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 140/2024 la Corte costituzionale ha rigettato varie questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015. La disposizione impugnata è stata introdotta nel 2015 per innovare la disciplina del c.d. payback sanitario, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una parte del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale al quale soggiacciono gli acquisti compiuti dal Servizio sanitario nazionale. Il meccanismo di payback è rimasto a lungo inattuato, finché un d.m. datato 6 luglio 2022 ha certificato il superamento di spesa limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Poco dopo, il d.l. n. 115/2022 ha aggiunto all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 un nuovo comma 9-ter, con cui le Regioni e le Province autonome sono state incaricate di definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno. Il TAR del Lazio ha lamentato un contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sentenza n. 195/2024 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/12/2024 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2024 n. 50

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 195/2024 ha esaminato il ricorso presentato dalla Regione Campania contro i commi 527 e 557 dell’art. 1 della legge n. 213/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). La Corte ha parzialmente accolto il ricorso; in particolare, è stata considerata con attenzione, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 527, quinto periodo, nella sola parte in cui non ha escluso dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e della tutela della salute.

Sentenza n. 135/2024 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/07/2024 - Pubblicazione in G. U. 24/07/2024  n. 30

Motivo della segnalazione

Con ordinanza del 17 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, «come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019», nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

Sentenza n. 192/2024 –  Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/12/2024 – Pubblicazione in G.U. 04/12/2024 n. 50

Motivo della segnalazione

La sentenza n. 192/2024 costituisce una decisione di rilevantissima portata ordinamentale, pronunciata all’esito di un giudizio avente ad oggetto la legge n. 86/2024 finalizzata a dare attuazione all’art. 116, comma 3, Cost. in tema di c.d. autonomia regionale differenziata, in ordine alla quale sono state sollevate numerose questioni di costituzionalità in via principale ad opera di diverse Regioni (Puglia, Toscana, Campania e Sardegna). Si tratta di questioni che in parte si sovrappongono tra loro e che il giudice delle leggi, nel punto 3 del Considerato in diritto, raggruppa in alcune aree tematiche: «a) questioni generali sull’interpretazione dell’art.116, terzo comma, Cost. (punti 7 e 8 del Considerato in diritto); b) questioni in materia di fonti del diritto (punti da 9 a 13 del Considerato in diritto); c) questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (punti da 14 a 16 del Considerato in diritto); d) questioni in tema di leale collaborazione (punti da 17 a 21 del Considerato in diritto); e) questioni in materia finanziaria (punti da 22 a 29 del Considerato in diritto); f) altre questioni (punti 30 e 31 del Considerato in diritto).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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