Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

A partire dal 2022, è stata introdotta nell’ordinamento militare la libertà di associazione sindacale. Una serie di atti successivi ha declinato in maniera più specifica tale libertà sino agli inizi del 2025 in cui è stato emanato un regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Come noto, la legge 28 aprile 2022, n. 46, ha ridisegnato il quadro normativo nell'ambito del quale è possibile affermare il riconoscimento della libertà di associazione sindacale per gli appartenenti alle forze armate. Il provvedimento è stato approvato dopo una importante sentenza della Corte costituzionale che nel 2018 ha ribaltato un proprio consolidato approccio giurisprudenziale alla materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Il Governo al fine di attuare la riconosciuta libertà di associazione sindacale dei militare ha adottato il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

1. Il procedimento penale e l’ordinanza di rimessione

Con la sentenza n. 7 del 2025, la Corte Costituzionale ritorna sul tema della proporzionalità della pena e si pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui la norma prevede la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato.  La pronuncia in esame trae origine da un’articolata ordinanza di rimessione della Corte di cassazione che conclude un procedimento penale in cui il Tribunale ordinario di Vicenza aveva ritenuto gli imputati responsabili di plurime condotte di aggiotaggio societario manipolativo e informativo, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Banca centrale europea (BCE) e/o della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), nonché di falso in prospetto.  

1. Introduzione

Il 25 ottobre 2024 il Comitato per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Comitato CEDAW” o “il Comitato”), organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Convenzione CEDAW”, o “Convenzione”)[1] ha adottato la General recommendation No. 40 on equal and inclusive representation of women in decision-making systems[2] (d’ora in avanti, “Raccomandazione n. 40”). Il Comitato CEDAW ha infatti il potere di elaborare raccomandazioni a norma dell’art. 21 CEDAW, allo scopo di indicare agli Stati membri misure funzionali all’attuazione degli obblighi convenzionali in relazione a tematiche specifiche o di particolare rilevanza.

1. Introduzione al nuovo disegno di legge: la maternità surrogata quale reato universale

Il 16 ottobre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, con 84 voti favorevoli, il D.d.l. 824/2024 a parziale riforma all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

Come noto, la maternità surrogata rappresenta una pratica di procreazione medicalmente assistita ormai diffusa in molti Stati attraverso la quale una donna, definita gestante, si impegna tramite un accordo a portare avanti una gravidanza per conto di una persona o coppia committente, convenendo di consegnare il bambino dopo il parto ai genitori intenzionali e rinunciando ad ogni diritto su di esso[1].

1. Introduzione

Con l’ordinanza n. 29125, depositata il 12 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La pronuncia affronta questioni di particolare rilevanza nell’ambito della protezione internazionale e del diritto degli stranieri, con specifico riferimento alle cause di esclusione della protezione e ai limiti della tutela della vita privata e familiare quale motivo ostativo all’espulsione.

In sintesi, la Corte ha statuito che in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche ad eventi significativi del suo passato. La Corte ha inoltre precisato che non può essere positivamente apprezzata alcuna integrazione sociale qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi.

Sentenza n.  64/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2025 – Pubblicazione in G. U. 21/05/2025

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 64 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 16/2024, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» per violazione dell’art. 122, comma 1, Cost., in relazione al parametro interposto di cui alla disposizione statale, la quale prevede il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

Sentenza n. 51/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/04/2025 – Pubblicazione in G.U. 23/04/2025, n. 17

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 51/2025 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 7/2017, recante Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Questa disposizione legislativa è stata adottata in attuazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011, che ha affidato alle Regioni il compito di approvare leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche prevedendo il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale. Non si tratta però di una liberalizzazione generalizzata, perché la misura premiale non può trovare applicazione con riferimento a edifici abusivi oppure situati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta. La disposizione impugnata reca una norma transitoria che consente ai Comuni laziali di prevedere l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio. Se ne può dedurre, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue fra titolo abilitativo edilizio e permesso di costruire, che il legislatore laziale abbia consentito l’esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia in assenza del permesso di costruire in deroga.

Titolo completo - In una sentenza (di rigetto) in materia di pluralismo e concorrenza nel settore dell’informazione, la Corte si sofferma sul rapporto tra decreto-legge e norme introdotte in sede di conversione, sulle leggi di interpretazione autentica e sul rinvio recettizio di una legge ad un regolamento (con novazione della fonte)  

Sentenza n. 44/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/04/2025 – Pubblicazione in G. U. 16/04/2025, n. 16

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 44/2025 la Corte costituzionale affronta cinque questioni di costituzionalità che, assumendo come parametri gli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU, hanno ad oggetto l’art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, e l’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.

Si tratta di una sentenza molto articolata che tocca la disciplina dei contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Al di là della sicura rilevanza della materia oggetto di attenzione, che concerne istituti incidenti sulla garanzia del pluralismo informativo, a risultare degni di particolare attenzione sono i passaggi argomentativi dedicati dalla Corte al tema dell’omogeneità (o meglio della non eccessiva eterogeneità) delle modifiche apportate ai decreti-legge dalle leggi di conversione, all’istituto del rinvio (recettizio) di una fonte primaria ad una secondaria (con conseguente novazione della fonte) e a quello della legge di interpretazione autentica.

Titolo completo: “Controversie orizzontali” e contrasto con disposizioni chiare, precise e incondizionate di direttive non trasposte o non correttamente trasposte: preclusa la via della non applicazione, la Corte dichiara incostituzionale un’addizionale provinciale ad un’accisa sull’energia elettrica mancante di una “finalità specifica”

Sentenza n. 43/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/04/2025 – Pubblicazione in G. U. 16/04/2025, n. 16 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 43/2025 la Corte costituzionale affronta due questioni di costituzionali aventi ad oggetto normative di carattere tributario, sollevate rispettivamente dal Collegio arbitrale di Vicenza e dal Tribunale di Udine.

Sulla prima questione, che richiamava come parametri diversi articoli della Costituzione (gli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma) e due disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (gli artt. 16 e 52 CDFUE, in rapporto all’art. 117, comma 1, Cost.), non ci si sofferma, se non per notare che è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, mancando il nesso di strumentalità tra la definizione della controversia, riguardante la legittimità della disciplina della richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria e quella del giudizio principale, nel quale il Collegio arbitrale è invece chiamato a pronunciare sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore.

Sentenza n. 33/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/03/2025 – Pubblicazione in G.U. 26/03/2025 n. 13

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

In realtà il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., inserito con d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale o di quelle alle quali la legge connette l’applicazione di una pena di specie diversa".

Sent. n. 149/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25 luglio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/07/2024, n. 31

Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ribadisce alcuni consolidati orientamenti in tema di riscontro del vizio di eccesso di delega e dei limiti alla discrezionalità del legislatore delegato in sede di adozione della disciplina delegata. L’occasione è fornita dalla questione sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., così come introdotto con d.lgs. n. 28 del 2015, in via principale, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, previsto dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale»; e, in via subordinata, con riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente al secondo periodo della citata disposizione, la quale sancisce che «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Osservatorio sulle fonti

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