Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. Introduzione*

Il 10 giugno 2025 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 92/2025 volto all’abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n.12 Legge finanziaria per l’anno 2008 e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008), ossia delle disposizioni legislative regionali in tema di sperimentazioni gestionali in ambito sanitario.

Il disegno di legge in questione, presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2025, era stato annunciato dal medesimo organo nell’ambito della discussione consiliare sull’ordine del giorno relativo alle “Determinazioni in merito alla valutazione di ricevibilità e ammissibilità di un’istanza per la promozione di un referendum abrogativo”. Questa iniziativa scaturiva da una richiesta di referendum abrogativo, pervenuta al Presidente del Consiglio regionale il 22 aprile 2025, da parte del Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure avente a oggetto le medesime disposizioni legislative, poi abrogate. La Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto, aveva espresso parere favorevole sulla ricevibilità e ammissibilità della richiesta referendaria (parere 5/2025 del 19 maggio 2025). Successivamente, il Consiglio, chiamato a votare sulla ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell’art. 12-bis, comma 9, della l. reg. 16 gennaio 1973, n. 4, decideva a maggioranza di sospendere la votazione sull’ordine del giorno relativo. In data 6 giugno, in ossequio al disegno di legge nel frattempo presentato dalla Giunta, la Conferenza dei capigruppo stabiliva la convocazione della I e IV Commissione, le quali, nella seduta congiunta del 9 giugno 2025, hanno licenziato il disegno di legge con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

1. Il perché di una legge regionale su innovazione digitale e intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (IA) ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche pubbliche, suscitando un acceso dibattito su come regolamentarne lo sviluppo e l’applicazione. Se a livello europeo il Regolamento sull’IA (AI Act) ha posto le basi per un quadro normativo comune, in Italia la Regione Toscana si è distinta per aver adottato una legge specifica in materia, la Legge Regionale n. 57 del 9 dicembre 2024. Essa mira a disciplinare l’uso delle tecnologie digitali intervenendo in modo proattivo al fine di promuovere un ecosistema digitale innovativo e sostenibile, con l’obiettivo di regolamentare e incentivare l’innovazione digitale nel territorio regionale, ponendo particolare attenzione ai principi di sicurezza, trasparenza ed equità.

1. Con l.r. 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione), Regione Abruzzo riprende il percorso di allineamento ai principi di better regulation europei già cominciato con legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 e in attuazione dei principi statutari[1]. La legge regionale, di iniziativa consiliare, si colloca sulla scia dell’Accordo del 29 marzo 2007 tra Stato, Regioni e Autonomie locali sulla semplificazione e il miglioramento della qualità della regolamentazione, richiamato anche nella relazione illustrativa della proposta legge, il quale ha dato la spinta a diverse regioni per dotarsi di una legislazione organica in materia.

Dalla medesima relazione si coglie l’intenzione del legislatore regionale di procedere ad una «riscrittura» della l.r. n. 26/2010, che viene difatti abrogata in toto, per apportare «una serie di integrazioni e modifiche di carattere contenutistico, procedurale e organizzativo volte a renderne il disposto più efficace ed attuale, più aderente all’organizzazione e alle procedure in essere nonché più coerente con la normativa europea e nazionale sopravvenuta in materia»[2]. Ratio della legge è, dunque, razionalizzare e semplificare gli strumenti già in uso, introdurne di nuovi e finanche «prevedere alcune novità dal punto di vista organizzativo, in particolare all’interno del Consiglio e nei rapporti tra Giunta e Consiglio, anche attraverso la previsione di specifici protocolli d’intesa»[3].

La Corte Costituzionale, con il comunicato del 9 aprile 2025, ha preannunciato la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. n. 16/2024 della Regione Campania che, nel recepire espressamente il limite di due mandati consecutivi per il Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 2, co. 1, lett. f), della l. n. 165/2004, aveva altresì stabilito che, “[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, è opportuno ricostruire brevemente in questa sede il quadro normativo e di contesto che – vent’anni dopo l’introduzione della l. n. 165/2004 – ha condotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul divieto del terzo mandato consecutivo il quale – come si legge nel comunicato stampa – “opera […] per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”.

La Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 390 del 24 marzo 2025, ha introdotto il c.d. “ticket” farmaceutico, ossia una forma di compartecipazione alla spesa, al dichiarato fine di garantire la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Regionale attraverso la riduzione della spesa farmaceutica convenzionata.

Nel dettaglio, si prevede – a partire dal 2 maggio u.s. – la compartecipazione alla spesa farmaceutica, da parte dei cittadini, per l’acquisto dei farmaci di fascia A, nella misura di euro 2,20 a confezione di medicinale per un massimo di euro 4,00 per ricetta. Sono esclusi da tale compartecipazione i cittadini in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, economica o sanitaria, puntualmente elencati al punto 2) della citata delibera.

1. Con ricorso n. 12 del 1° marzo 2025, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della l.r. 31 dicembre 2024, n. 42 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”, lamentando in particolare l’illegittimità costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160, 217, e 240 della stessa.

Nel merito, la gran parte degli articoli impugnati riguarda il comparto sanitario. Gli articoli 98 e 160 della legge regionale predispongono, a carico del bilancio sanitario regionale, misure di finanziamento di attività legate alla formazione e alla ricerca in favore di enti esterni al Servizio sanitario nazionale e sono ritenuti, nella prospettazione del Governo, espressione di una violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale e di una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in violazione dell’art. 117 co. 3 Cost., ossia dei principi fondamentali posti con legge dello Stato nella materia concorrente di Coordinamento della finanza pubblica.

1. Oggetto e finalità della legge regionale toscana

Con la Legge regionale n. 61/2024, la Regione Toscana ha adottato un nuovo Testo unico in materia di turismo, configurandolo come un intervento normativo di ampio respiro e di portata sistemica, volto al riordino, alla razionalizzazione e all’aggiornamento complessivo della disciplina regionale del settore turistico. La scelta di procedere alla completa sostituzione del previgente Testo Unico del 2016 si inserisce in un contesto di profonde trasformazioni del fenomeno turistico segnato, da un lato, dall’emersione di criticità, tra i quali l’overtourism e la diffusione delle locazioni turistiche brevi, e, dall’altro, dalla necessità di dotare gli enti territoriali di strumenti normativi più coerenti e capaci di rispondere alle sfide attuali.

Particolare rilievo assume anche l’intervento normativo sulle strutture ricettive, oggetto di una disciplina ampliata e maggiormente articolata, nonché l’introduzione di criteri più stringenti per la regolazione delle locazioni brevi, in un’ottica di riequilibrio tra le esigenze di attrattività turistica e la tutela della coesione sociale e della sostenibilità urbana.

1. Breve sintesi della legge regionale e del regolamento attuativo

La legge regionale della Puglia n. 26 del 16 ottobre 2024 e il relativo regolamento attuativo[1] hanno introdotto nuove disposizioni per potenziare l’attività ispettiva di controllo, con l’obiettivo di conferire maggior efficacia alle misure anticorruzione nel sistema regionale previste nei Piani regionali triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, così da garantire «l’osservanza delle regole poste a tutela della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa» (art. 1), nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione.

La legge n. 26/2024 si caratterizza per una disciplina piuttosto scarna che si limita a enunciare i principi generali a cui deve ispirarsi la funzione ispettiva e a prevedere l’istituzione di un Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), incaricato di svolgere ispezioni amministrative, con modalità improntate al rispetto del principio del contraddittorio, demandando la definizione degli aspetti operativi e organizzativi a un regolamento attuativo da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’ultimo anno di legislatura in Valle d’Aosta è stato caratterizzato prevalentemente dalla centralità del dibattito in merito alla riforma istituzionale e da una situazione politica che continua ad essere frammentata e conflittuale. Questa situazione ha condizionato l’attività del Consiglio regionale, presso il quale un gran numero di disegni e proposte di legge depositati restano non discussi.

Tra le leggi adottate, si segnalano tre interventi di particolare interesse.

Da marzo a giugno 2025 il Consiglio regionale sardo ha approvato undici leggi.

Con la legge n. 8 dell’11 marzo ha previsto disposizioni urgenti relative all’adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

La legge regionale del 31 marzo 2025, n. 9 ha stabilito un’ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025, fino al 30 aprile 2025.

Legge regionale 31 luglio 2024, n.  6 – Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2023

Legge regionale 7 agosto 2024, n.  7 – Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Legge regionale 25 ottobre 2024, n.  8 – Misure finanziarie multisettoriali

Legge regionale 4 novembre 2024, n.  9 – Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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