Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231

La materia della tutela dell'ambiente e quella dei materiali esplosivi sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, per il richiamato principio del parallelismo, la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni, ma - in ogni caso - non spetta ai Comuni, i quali, secondo l'art. 117, comma 6, Cost., "hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" e, sul punto, va precisato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune reca siffatta attribuzione di poteri o funzioni ai Comuni. (…)

Cons. STATO, sez. III, 12 agosto 2025 n. 7027

In base ai principi consolidati della giurisprudenza «l'annullamento di un atto normativo, come il regolamento comunale impugnato, fonte del diritto (seppur territorialmente delimitata), suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che le sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes: nel senso che ne comporta la rimozione dall'ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale. A seguito dell'avvenuto annullamento la P.A. non può più fare applicazione del regolamento illegittimo. Nondimeno, l'annullamento ha efficacia ex tunc: quindi gli atti emessi nel frattempo dalla P.A. sulla base di un regolamento in seguito dichiarato illegittimo e quindi annullato, hanno perso - per effetto dell'avvenuto annullamento - la loro base normativa, essendo stati emessi sulla base di un presupposto che è venuto meno con efficacia retroattiva».

T.A.R. CAMPANIA, sez. V - Napoli, 02 ottobre 2024, n. 5186

Il ricorso dev’essere accolto, riconoscendo il Collegio la dirimente fondatezza dei sollevati profili di insufficiente istruttoria e di difetto motivazionale con specifico riguardo alla non puntuale e corretta ricostruzione, da parte della civica amministrazione, della situazione dominicale/possessoria riguardante l’immobile interessato dall’accertata situazione di pericolo.

In altri termini, la civica amministrazione non ha valutato in modo completo, o, comunque, motivando adeguatamente in relazione alle risultanze delle visure catastali e dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici competenti, la disponibilità, giuridica e/o fattuale, in capo alla ricorrente, dell’area di intervento.

T.A.R. Campania, Salerno, 16 maggio 2025, n. 916

È stato in giurisprudenza già affermato che: "I Comuni (…) non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del D.Lgs. n. 199 del 2021" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299).

CONS. STATO, sez. V, 8 luglio 2025, n. 5909

Nel caso in esame sussiste una concreta antinomia tra una norma di legge regionale che impone, senza evidente possibilità di deroga, l'inquadramento del Comandante del Corpo di Polizia municipale nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'ente locale – nel caso di specie, quella dirigenziale, di cui era in possesso il ricorrente originario – ed una norma regolamentare locale che, pur in presenza di figure dirigenziali nell'ordinamento del personale comunale, consente esplicitamente la preposizione al suddetto Corpo di un funzionario direttivo, come in concreto accaduto.

T.A.R. SICILIA, sez. I - Catania, 17 ottobre 2024, n. 3418

In primo luogo, va evidenziato che anche a voler qualificare l’ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009 - recante la chiusura ed il divieto di transito “dall’incrocio con la Galleria Monte Tauro sino all’incrocio con l’Ospedale San Vincenzo” – in termini di ordinanza contingibile e urgente, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “non è sempre necessaria l'indicazione di un termine finale di efficacia” della stessa “laddove […] la cessazione della situazione di pericolo sia indeterminabile a priori” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 ottobre 2023, n. 5588).

Nel caso in esame, pur non essendo stato stabilito un termine finale di efficacia della misura adottata, l’ordinanza de qua ha previsto che il disposto divieto di transito dei veicoli avesse efficacia “fino al ripristino dello stato dei luoghi”.

T.A.R. Campania Napoli, 16 giugno 2025 n. 4508

La sentenza afferma l’illegittimità ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunali mediante la fonte del regolamento comunale.
L’elaborazione giurisprudenziale ne ha condivisibilmente desunto l’illegittimità di ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti nel territorio comunale. “L’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 preclude ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nel loro territorio, consentendo solo regolamenti che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente.

Cass. civ., sez. III, ordinanza, 30 giugno 2025, n. 17679

Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000.

CONS. STATO, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8719

[…] In relazione ai requisiti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)” (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.; Id., n. 5361 e 5362 del 2024, cit.)” (Cons. Stato, V, n. 7919 del 2024).

CONS. STATO, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1627

Non sussiste alcun obbligo di comunicare l'avvio del procedimento per la adozione del regolamento comunale “scavi” stante la chiara disposizione di esonero dagli obblighi partecipativi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per gli atti generali e regolamentari quali quelli di specie.
La sentenza precisa, altresì, che la disciplina convenzionale del 2012 tra Comune di Roma ed ITALGAS (quella ossia che "accedeva" alla relativa concessione di pubblico servizio per distribuzione del gas metano) non può certo prevalere, quale norma speciale, sul sopravvenuto regolamento comunale del 2016 il quale è stato nella sostanza adottato ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., in materia riservata al Comune stesso. La citata disposizione costituzionale prevede infatti al terzo periodo che: "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite". 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 7428

L'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall'altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, nell'ambito della quale può consumarsi la discrezionalità (quoad poenam, affine a quella esplicata dal Giudice penale in sede di irrogazione della pena) della Amministrazione comunale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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