Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. Nel periodo esaminato la Regione Siciliana ha approvato cinque leggi, due delle quali sono state oggetto di impugnazione da parte del Governo nazionale.

Il Governo ha, innanzitutto, impugnato l’art. 28, comma 16 della legge della regione Siciliana n. 28 del 18 novembre 2024 “Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026”.

Da novembre a febbraio 2025 il Consiglio regionale ha approvato 15 leggi.

Con la legge n. 17 del 18 novembre 2024 ha apportato modifiche alla n. 9 del 2016 (in materia di lavoro). La n. 18 ha stabilito variazioni di bilancio e il riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse (legge ulteriormente modificata ed integrata dalla n. 19).

1. Il procedimento penale e l’ordinanza di rimessione

Con la sentenza n. 7 del 2025, la Corte Costituzionale ritorna sul tema della proporzionalità della pena e si pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui la norma prevede la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato.  La pronuncia in esame trae origine da un’articolata ordinanza di rimessione della Corte di cassazione che conclude un procedimento penale in cui il Tribunale ordinario di Vicenza aveva ritenuto gli imputati responsabili di plurime condotte di aggiotaggio societario manipolativo e informativo, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Banca centrale europea (BCE) e/o della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), nonché di falso in prospetto.  

1. Introduzione

Il 25 ottobre 2024 il Comitato per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Comitato CEDAW” o “il Comitato”), organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Convenzione CEDAW”, o “Convenzione”)[1] ha adottato la General recommendation No. 40 on equal and inclusive representation of women in decision-making systems[2] (d’ora in avanti, “Raccomandazione n. 40”). Il Comitato CEDAW ha infatti il potere di elaborare raccomandazioni a norma dell’art. 21 CEDAW, allo scopo di indicare agli Stati membri misure funzionali all’attuazione degli obblighi convenzionali in relazione a tematiche specifiche o di particolare rilevanza.

1. Introduzione al nuovo disegno di legge: la maternità surrogata quale reato universale

Il 16 ottobre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, con 84 voti favorevoli, il D.d.l. 824/2024 a parziale riforma all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

Come noto, la maternità surrogata rappresenta una pratica di procreazione medicalmente assistita ormai diffusa in molti Stati attraverso la quale una donna, definita gestante, si impegna tramite un accordo a portare avanti una gravidanza per conto di una persona o coppia committente, convenendo di consegnare il bambino dopo il parto ai genitori intenzionali e rinunciando ad ogni diritto su di esso[1].

1. Introduzione

Con l’ordinanza n. 29125, depositata il 12 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La pronuncia affronta questioni di particolare rilevanza nell’ambito della protezione internazionale e del diritto degli stranieri, con specifico riferimento alle cause di esclusione della protezione e ai limiti della tutela della vita privata e familiare quale motivo ostativo all’espulsione.

In sintesi, la Corte ha statuito che in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche ad eventi significativi del suo passato. La Corte ha inoltre precisato che non può essere positivamente apprezzata alcuna integrazione sociale qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi.

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., inserito con d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale o di quelle alle quali la legge connette l’applicazione di una pena di specie diversa".

Sent. n. 149/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25 luglio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/07/2024, n. 31

Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ribadisce alcuni consolidati orientamenti in tema di riscontro del vizio di eccesso di delega e dei limiti alla discrezionalità del legislatore delegato in sede di adozione della disciplina delegata. L’occasione è fornita dalla questione sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 5, c.p., così come introdotto con d.lgs. n. 28 del 2015, in via principale, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, previsto dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale»; e, in via subordinata, con riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente al secondo periodo della citata disposizione, la quale sancisce che «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Sentenza n. 140/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/07/2024 – Pubblicazione in G.U. 24/07/2024 n. 30

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 140/2024 la Corte costituzionale ha rigettato varie questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015. La disposizione impugnata è stata introdotta nel 2015 per innovare la disciplina del c.d. payback sanitario, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una parte del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale al quale soggiacciono gli acquisti compiuti dal Servizio sanitario nazionale. Il meccanismo di payback è rimasto a lungo inattuato, finché un d.m. datato 6 luglio 2022 ha certificato il superamento di spesa limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Poco dopo, il d.l. n. 115/2022 ha aggiunto all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 un nuovo comma 9-ter, con cui le Regioni e le Province autonome sono state incaricate di definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno. Il TAR del Lazio ha lamentato un contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sentenza n. 135/2024 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/07/2024 - Pubblicazione in G. U. 24/07/2024  n. 30

Motivo della segnalazione

Con ordinanza del 17 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, «come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019», nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

1. Il 3 marzo 2025 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Pres. Alfredo Mantovano, e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sen. Luca Ciriani, hanno inviato una lettera , a firma congiunta, a tutti i Ministri e, per conoscenza all’Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto il coordinamento dell’attività normativa del Governo anche nelle sedi parlamentari.

La lettera sviluppa le comunicazioni rese dal Sottosegretario di Stato in occasione della riunione preparatoria della seduta del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2025 e reca «indicazioni» dirette ai componenti del Governo (e, indirettamente, ai loro uffici di diretta collaborazione) al fine di superare criticità riscontrate nell’iter parlamentare e, in particolare – vista anche la ricorrenza di tali provvedimenti – nella conversione dei decreti-legge.

Si tratta di un breve documento, suddiviso in quattro punti, dedicati al «Rispetto dei tempo per l’istruttoria degli emendamenti parlamentari», agli «Emendamenti parlamentari di preminente interesse del Governo», agli «Emendamenti governativi» (in generale), e alla «Omogeneità dei decreti-legge» (punto in realtà riferito piuttosto alla omogeneità tra provvedimento d’urgenza e proposte emendative ad esso riferite). Come è evidente già da questa sommaria indicazione dei contenuti, la firma congiunta si giustifica alla luce dell’oggetto composito della comunicazione, attinente sia al coordinamento dell’attività interna al Governo in relazione ai processi di produzione normazione (facente capo, in ultima analisi, al Sottosegretario di Stato), sia ai riflessi di tale coordinamento nelle attività governative all’interno delle sedi parlamentari (di responsabilità specifica del Ministro per i rapporti con il Parlamento).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633