Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4647

I comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale. In altri termini è precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689).

CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3335

L'art. 5, comma 2 lettera b, del Regolamento comunale del Comune di Lecce prevede che: "2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata: ... b) l'installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri .... 6)", e cioè, per quanto di rilievo, "all'interno delle aree sensibili elencate nell'allegato A e definite nei limiti nelle cartografie dell'allegato B".

CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350

L'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 prevede che i comuni "possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico". La suddetta previsione non è in alcun modo suscettibile di giustificare il divieto di installazione di una stazione radio base in assenza di un regolamento comunale che identifichi "in modo specifico" i siti eventualmente ritenuti sensibili.
Nel caso di specie, non è rinvenibile alcun regolamento del Comune di Ceriale che imponga un divieto di installazione delle stazioni radio base entro una determinata distanza da taluni siti sensibili specificamente individuati.
L'assenza di una disposizione regolamentare in materia di eventuali distanze minime da siti sensibile rende illegittimo il diniego opposto dal comune.

CONS. STATO, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2518

L’ordinanza sindacale non fa riferimento alcuno agli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né tanto meno a situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Per tali ragioni essa non può pertanto essere ricondotta alle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo ai sensi delle medesime disposizioni.

CONS. STATO, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208

Com’è noto le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza, che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 marzo 2022 n.2193 e sez. V 12 giugno 2017 n. 2847. Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi previsti dal d. lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati (in proposito, per tutte, C.d.S. sez. IV 26 giugno 2021 n.4802, in particolare al § XII 4.3, sez. IV 31 maggio 2021 n.4145, relativa proprio ad un caso di rifiuti abbandonati, e sez. IV 1 giugno 2021 n.4200, relativa ad un caso di compresenza, nello stesso sito, di una situazione di inquinamento e di una distinta situazione di abbandono di rifiuti).

CONS. STATO, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2665

Alla stregua del quadro normativo di riferimento, la pronuncia osserva, da un lato, che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; dall'altro, che i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 L. n. 36 del 2001 riserva allo Stato.

CONS. STATO, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1390

Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato), la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

CONS. STATO, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3427

L’'art. 4, comma 3 del d. lgs. n. 23/2011 prevede, con distinta e cadenzata previsione:
a) che con apposito regolamento, "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto [legislativo], ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", avrebbe dovuto essere approvata, "d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", la normativa secondaria recante "la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno";
b) che, successivamente, i singoli comuni - "in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento" - avrebbero potuto (in termini dichiaratamente facoltativi, e senza pregiudizio, in difetto, della adozione degli atti comunque previsti dalla normativa primaria) "disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo": e ciò mediante "proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
c) che, in tal caso, l'adozione del regolamento locale sarebbe dovuta avvenire "sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive".
La regola è perspicua, nel senso che la preventiva consultazione - obbligatoria nell'an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid - costituisca un requisito formale di legittimità del regolamento comunale.

CONS. STATO, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846

Il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un'effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni; tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri.

CONS. STATO, sez. VI, 24 aprile 2023, n. 4116, 4117 e 4118

Il regolamento di polizia mortuaria avendo altre finalità rispetto a quelle degli strumenti urbanistici - finalità igienico sanitarie e di decoro del culto dei morti disciplinando di norma le pratiche funerarie successive all'evento morte, le regole per il trasporto funebre e l'accoglimento nei cimiteri - non è fonte idonea a disporre la riduzione del vincolo prevista dalla norma primaria, avente carattere urbanistico risalente dovuto all'intento di separare la "città dei vivi" dalle zone destinate ad accogliere i defunti con una zona di rispetto, solitamente silenziosa e talvolta verdeggiante. Il giudice amministrativo, infatti, può disporre la disapplicazione di un regolamento comunale, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, va respinto perché l'atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge (cfr. Cons. St., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515). Diversamente opinando, il giudice finirebbe per disapplicare la norma di rango primario in chiara violazione del principio di gerarchia delle fonti, assicurando al ricorrente il soddisfacimento di una pretesa illegittima.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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