Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

T.A.R. SICILIA, sez. II - Catania, 20 dicembre 2024, n. 4193

[…]

Ciò premesso, va precisato che, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, II, n. 4183 in data 1 luglio 2020; T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 febbraio 2020, n. 494; T.A.R. Lazio, sede di Roma, II-bis, 9 settembre 2020, n. 9409): a) le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non presentano natura contingibile e urgente, a differenza di quelle adottate ex artt. 50 o 54 del decreto legislativo n. 267/2000, che si riferiscono ad un potere dal contenuto atipico e residuale, che può essere esercitato - sempre che vi sia l'urgenza di intervenire con immediatezza in relazione a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva - solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale; b) ne consegue che l'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude in linea di principio la possibilità di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili e urgenti, salvo che occorra fronteggiare, appunto, una situazione di natura straordinaria che non consenta il ricorso ai mezzi ordinari (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 25 marzo 2022, n. 2193; Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2847).

T.A.R. TOSCANA, sez. II - Firenze, 28 ottobre 2024, n. 1206T.A.R. TOSCANA,  sez. II - Firenze, 28 ottobre 2024, n. 1206

Anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante il riferimento motivazionale alle ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, è fondato.

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono atti non predeterminati nel contenuto e nei presupposti fattuali, che si pongono perciò in una ‘fisiologica’ posizione di frizione con i caratteri della necessaria tipicità e tassatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa.

CONS. STATO, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231

La materia della tutela dell'ambiente e quella dei materiali esplosivi sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, per il richiamato principio del parallelismo, la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni, ma - in ogni caso - non spetta ai Comuni, i quali, secondo l'art. 117, comma 6, Cost., "hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" e, sul punto, va precisato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune reca siffatta attribuzione di poteri o funzioni ai Comuni. (…)

T.A.R. CAMPANIA, sez. V - Napoli, 02 ottobre 2024, n. 5186

Il ricorso dev’essere accolto, riconoscendo il Collegio la dirimente fondatezza dei sollevati profili di insufficiente istruttoria e di difetto motivazionale con specifico riguardo alla non puntuale e corretta ricostruzione, da parte della civica amministrazione, della situazione dominicale/possessoria riguardante l’immobile interessato dall’accertata situazione di pericolo.

In altri termini, la civica amministrazione non ha valutato in modo completo, o, comunque, motivando adeguatamente in relazione alle risultanze delle visure catastali e dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici competenti, la disponibilità, giuridica e/o fattuale, in capo alla ricorrente, dell’area di intervento.

T.A.R. Campania, Salerno, 16 maggio 2025, n. 916

È stato in giurisprudenza già affermato che: "I Comuni (…) non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del D.Lgs. n. 199 del 2021" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299).

T.A.R. SICILIA, sez. I - Catania, 17 ottobre 2024, n. 3418

In primo luogo, va evidenziato che anche a voler qualificare l’ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009 - recante la chiusura ed il divieto di transito “dall’incrocio con la Galleria Monte Tauro sino all’incrocio con l’Ospedale San Vincenzo” – in termini di ordinanza contingibile e urgente, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “non è sempre necessaria l'indicazione di un termine finale di efficacia” della stessa “laddove […] la cessazione della situazione di pericolo sia indeterminabile a priori” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 ottobre 2023, n. 5588).

Nel caso in esame, pur non essendo stato stabilito un termine finale di efficacia della misura adottata, l’ordinanza de qua ha previsto che il disposto divieto di transito dei veicoli avesse efficacia “fino al ripristino dello stato dei luoghi”.

T.A.R. Campania Napoli, 16 giugno 2025 n. 4508

La sentenza afferma l’illegittimità ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunali mediante la fonte del regolamento comunale.
L’elaborazione giurisprudenziale ne ha condivisibilmente desunto l’illegittimità di ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti nel territorio comunale. “L’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 preclude ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nel loro territorio, consentendo solo regolamenti che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente.

CONS. STATO, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8719

[…] In relazione ai requisiti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)” (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.; Id., n. 5361 e 5362 del 2024, cit.)” (Cons. Stato, V, n. 7919 del 2024).

CONS. STATO, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1627

Non sussiste alcun obbligo di comunicare l'avvio del procedimento per la adozione del regolamento comunale “scavi” stante la chiara disposizione di esonero dagli obblighi partecipativi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per gli atti generali e regolamentari quali quelli di specie.
La sentenza precisa, altresì, che la disciplina convenzionale del 2012 tra Comune di Roma ed ITALGAS (quella ossia che "accedeva" alla relativa concessione di pubblico servizio per distribuzione del gas metano) non può certo prevalere, quale norma speciale, sul sopravvenuto regolamento comunale del 2016 il quale è stato nella sostanza adottato ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., in materia riservata al Comune stesso. La citata disposizione costituzionale prevede infatti al terzo periodo che: "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite". 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 7428

L'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall'altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, nell'ambito della quale può consumarsi la discrezionalità (quoad poenam, affine a quella esplicata dal Giudice penale in sede di irrogazione della pena) della Amministrazione comunale.

Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2121Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2121

In mancanza dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 2006, i comuni non sono obbligati a provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi se non è stata espressamente deliberata l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti solidi urbani tramite regolamento comunale. 
La norma è precedente al D.Lgs. n. 152 del 2006, che aveva rinviato ad un decreto interministeriale la fissazione dei criteri per procedere all'assimilazione per cui, in mancanza di un'abrogazione espressa, il regolamento in questione potrebbe fare le veci del decreto mai emanato; non è, invece, sostenibile che sulla scorta di tale regolamento statale operi direttamente un obbligo per i comuni di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi prescindendo da una convenzione e da una disciplina regolamentare.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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