Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5210

Stante la comprovata possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza alternativi alla demolizione, che non si presentava quale misura ad esito vincolato, e considerato il tempo decorso tra l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente e l'esecuzione delle opere, il Collegio ritiene che la mancata notifica del provvedimento impugnato e la violazione delle garanzie partecipative che ne è seguita abbia pregiudicato l'appellante, privandolo in effetti della concreta possibilità di conservare il bene con quanto ivi contenuto o comunque di organizzarsi per tempo al fine di recuperare i materiali (le pietre arenarie) di cui si componeva il manufatto.

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4459
Lo svolgimento dell'attività scolastica, senza la preventiva esecuzione dei citati lavori di adeguamento strutturale, costituisce una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, cioè per l'integrità fisica degli alunni e dei docenti, come specificato dall'art. 1 del D.M. 5.8.2008, emanato in attuazione del comma 4 bis dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.

 

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4407
Sebbene le ordinanze contingibili ed urgenti debbano essere suffragate da una adeguata istruttoria tale da giustificare la deviazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, nondimeno il provvedimento viene adottato dal sindaco secondo la propria sfera di potestà amministrativa al fine di individuare l'alternativa provvedimentale più confacente all'interesse pubblico. Di conseguenza, il potere di ordinanza, pur fondato su una preventiva istruttoria, è sempre ascrivibile a scelte di carattere tecnico-discrezionale di pertinenza del sindaco.

CONS. STATO, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3889
È manifestamente infondata la censura relativa alla presunta impossibilità per il comune di provvedere con strumenti autoritativi, appunto le ordinanze impugnate, nel momento in cui avrebbe potuto servirsi di rimedi contrattuali di diritto civile. È infatti principio del tutto pacifico ed evidente (da non richiedere puntuali citazioni giurisprudenziali), che i poteri autoritativi di intervento di cui dispone una qualsiasi autorità amministrativa, nella specie il comune, le sono attribuiti nell'interesse pubblico, e quindi sono indisponibili. L’ente, quindi, non potrebbe in alcun modo obbligarsi contrattualmente a non esercitarli rispetto ad un qualsiasi amministrato, né a maggior ragione, come è ovvio, lo stesso risultato si potrebbe raggiungere in via indiretta, ovvero ritenendo che il loro esercizio sia paralizzato per il solo fatto che l'ente stesso, in questo caso il comune, abbia concluso un contratto concernente lo stesso oggetto sul quale ha ritenuto di intervenire d'imperio.

CONS. STATO, sez. VI, 22 marzo, n. 2926
Le ordinanze contingibili e urgenti sono, invero, rivolte alla disciplina del caso concreto e sono connotate da atipicità: la fonte primaria non disciplina in maniera specifica né i presupposti di applicazione di tali provvedimenti, facendosi riferimento genericamente alla necessità, urgenza e contingibilità, la cui individuazione concreta compete all'autorità amministrativa deputata, né tantomeno il contenuto, che può estrinsecarsi in una serie di provvedimenti che si rivelino idonei a fronteggiare quella determinata situazione. È indubbio, tuttavia, che il fondamento del potere di ordinanza debba comunque essere identificato nella legge, non potendo esso risiedere nella necessità in sé.
Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2022 n. 9846), le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

CONS. STATO, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2732
Il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario: cfr. Cons. Stato, Sez. II 22 gennaio 2020, n. 536).

CONS. STATO, sez. VI, 23 maggio 2023, n. 5089

Alla luce della normativa di riferimento e delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza, deve ritenersi che previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione in talune aree del territorio comunale, siano illegittime, salvo che:
i) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti;
ii) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi - per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale - la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio;
iv) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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