Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Con sentenza n. 23583, depositata il 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha offerto la sua interpretazione riguardo ad alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo all'utilizzo di campioni biologici in procedimenti penali.

La madre di un uomo condannato per i delitti di duplice omicidio e di detenzione e porto abusivo d’arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso, agendo sulla base degli interessi di quest’ultimo, aveva presentato domanda di revisione della pronuncia della Corte di appello contestando l’acquisizione di reperti biologici del figlio, sulla base della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) Petrovic c. Serbia del 2020. L’istanza tuttavia era stata respinta.

1. Premesse

Con la sentenza n. 613 pubblicata in data 8 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili si è pronunciata sul tema, di particolare rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2015 (Reg. Bruxelles I bis) in materia di azione di garanzia. In specie, le Sezioni Unite hanno risolto la questione inerente all’applicabilità (o meno) del criterio speciale di giurisdizione di cui all’art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed all’art. 8, n. 2 del Regolamento n. 2012/1215/UE nel caso di azione di garanzia proposta non in via di chiamata in causa ma con domanda autonoma proposta in un separato giudizio.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, rappresenta il terzo intervento normativo di attuazione della legge delega n. 227 del 2021 con la quale si incarica il Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L’art. 1 della legge specifica che la revisione e il riordino devono avvenire in conformità con gli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e al relativo Protocollo opzionale (ratificati dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18)[1], con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea e con la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021. Dall’esame del decreto legislativo del 3 maggio 2024 appare evidente come il Governo sia effettivamente intervenuto sugli aspetti critici già segnalati dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, organo posto a controllo della CRPD, nel rapporto adottato sull’Italia nel 2016[2].

1. I presupposti

Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per eccesso del parametro del sindacato della Corte, le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. In particolare, la domanda verteva sulla possibilità di riconoscere giuridicamente le identità di genere non binarie attraverso una modifica del sistema di registrazione attuale.

Il caso di specie ha riguardato una persona di sesso anagrafico femminile (L.N.) che però si identificava in un genere non binario, non riconoscendosi né nel proprio genere biologico né in quello maschile. A seguito di una diagnosi di disforia di genere per identificazione non binaria con propensione alla componente maschile, L.N. si è rivolta al Tribunale di Bolzano per ottenere la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro” nonché per vedersi riconosciuto il diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide.

Lo scorso 21 dicembre 2023, con decreto n. 434/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (d’ora in avanti, “PNACC” o, in alternativa, “il Piano”)[1]. Sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Stati membri dell’UE[2], anche l’Italia ha così provveduto a dotarsi di un programma di politiche di adattamento alla crisi climatica, destinate ad applicarsi sia nel lungo che nel breve periodo. L’adozione di tale provvedimento, a lungo caldeggiata[3], non poteva in effetti attendere oltre, sia alla luce del preoccupante innalzamento delle temperature raggiunto in Italia nel 2023[4], sia a fronte degli obblighi assunti a livello sovranazionale. L’Italia ha infatti da tempo aderito all’impegno di ridurre le emissioni inquinanti, nei termini delineati sia dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (anche nota con l’acronimo “UNFCCC”) del 1992[5] che dal Protocollo di Kyoto[6].

1. Premesse

Il 17 maggio 2024, il Tribunale di Stoccarda ha aggiunto un ulteriore capitolo alla complessa vicenda sorta davanti al Tribunale di Venezia, riguardante il diritto di utilizzo dell’immagine dell’Uomo Vitruviano da parte della società tedesca Ravensburger. La sentenza si è basata sul principio di sovranità territoriale sancito dal diritto internazionale, secondo cui ogni Stato ha il potere di regolare l’uso dei beni culturali all’interno dei propri confini, ma non può estendere tali norme ad altri Stati senza una base giuridica condivisa.

La disputa era cominciata nel 2022, quando il Tribunale di Venezia aveva stabilito che, per l’uso a scopo di lucro dell’immagine di un bene culturale italiano, fosse necessaria una concessione e il pagamento di un canone. In contrasto con tale impostazione, Ravensburger ha insistito sulla libertà di utilizzare l’immagine del celebre disegno leonardesco sui propri puzzle senza essere vincolata dai requisiti imposti dal Codice dei beni culturali italiano, sostenendo che tali norme non dovrebbero trovare applicazione ad una società tedesca.

Questa decisione del Tribunale di Stoccarda non solo riaccende il “braccio di ferro” tra le Gallerie dell’Accademia di Venezia e Ravensburger, ma evidenzia anche una questione di giurisdizione ben più ampia riguardante la tutela del patrimonio culturale italiano nel contesto europeo e internazionale.

1. Premesse

La Cassazione, con la sentenza n 3924 depositata il 13 febbraio, si pronunciava nuovamente sull’interpretazione e applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in riferimento agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. La vicenda riguardava, in particolare, il rapporto esistente tra la decisione del Tribunale italiano per i minorenni di immediato rimpatrio nella residenza abituale e le determinazioni di merito in punto di responsabilità genitoriale del Tribunale danese[1]

Con tre recenti sentenze emesse contro lo Stato italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a parlare del diritto di visita del padre non garantito dalle giurisdizioni interne, che la Corte ha definito “un problema sistemico” del nostro paese (A. e altri c. Italia, par. 102).

In caso di separazione dei genitori, come riconosciuto dal diritto internazionale e dallo stesso Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’interesse che dovrebbe prevalere è il superiore interesse del minore, il quale dovrebbe essere protetto nella sua integrità fisica e psicologica anche attraverso il mantenimento, laddove possibile, di un legame paritetico con entrambi i genitori. Con la riforma del 2006 del Codice civile italiano è stata introdotta in Italia la disciplina relativa all’affidamento condiviso che prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sentenza n.  98/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 04/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 98 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, per violazione dell'art. 76 Cost. alcune norme del decreto legislativo n. 39/2013, nelle quali sono specificate le cause di inconferibilità dell’incarico di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico, da parte degli enti locali (Province o Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti o forme associativa tra comuni aventi la medesima popolazione), limitatamente alla parte in cui le stesse norme non consentivano di conferire tale incarico a coloro i quali nell’anno precedente avessero svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

Sentenza n.  96/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 03/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 96 del 2024 la Corte costituzionale si è pronunciata su varie questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 171-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), che prevede, nell’ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, l’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse: decreto con cui il giudice, prima dell’udienza stessa e senza sentire le parti, decide in ordine alle “verifiche preliminari”, riguardanti, tra l’altro, la sussistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l’integralità del contraddittorio, la chiamata in causa di terzi. 

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione, disposta dal comma 1, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato"

Sent. n. 88/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14 maggio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 15/05/2024, n. 20

Motivo della segnalazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2024 si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza inerente la definizione dei rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, con particolare riferimento all’osservanza dei principi e dei criteri direttivi, fissati dalla prima, da parte del secondo. L’occasione è fornita da due questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, in entrambi i casi per violazione dei principi fissati nella delega in ordine alle ipotesi di reato da sottoporre a depenalizzazione da parte del Governo.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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