Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Nell’ambito della procedura di early warning e seppur in ritardo rispetto al termine delle otto settimane (art. 6, protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona), la XIV Commissione della Camera (doc. XVIII-bis, n. 5) e la 4a Commissione del Senato (doc. XVIII-bis, n. 7), rispettivamente, il 9 e il 19 maggio 2023, hanno eccepito la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final). I rilievi delle due Commissioni sono in larga parte convergenti, se non sovrapponibili, e i rilievi sulla sussidiarietà si intrecciano con quelli sulla proporzionalità della proposta. Entrambe eccepiscono che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea in termini di abbattimento delle emissioni sono estremamente ambiziosi e irraggiungibili nell’orizzonte temporale ipotizzato (in particolare entro il 2030). Si richiede ai produttori di veicoli pesanti nell’Unione, che già adottano tecnologie all’avanguardia anche in termini di sostenibilità ambientale delle emissioni prodotte, un investimento economico ingente, non commisurato ai benefici sull’ambiente, considerando che i veicoli pesanti nelle altre regioni del mondo contribuirebbero all’emissione di CO2 secondo i ritmi e le quantità odierne. Inoltre, il parere della Camera evidenzia anche il rischio di un “gap infrastrutturale” giacché “il numero dei nuovi veicoli richiesti dalla normativa proposta e il numero dei punti di ricarica di carburanti alternativi non sarebbero sufficienti, nei tempi indicati dalla proposta, a garantire il trasporto di merci e passeggeri su strada, soprattutto sulle lunghe distanze”. Entrambi i pareri, poi, criticano la scelta della Commissione di considerare quale criterio principale per il calcolo quello delle emissioni allo scarico sottostimando largamente il danno ambientale prodotto dai veicoli elettrici sia nel caso il cui la produzione di energia elettrica per l’alimentazione non  abbia un’origine rinnovabile, sia, in generale, per l’impatto ambientale degli accumulatori. Infine, sia il parere espresso alla Camera che quello del Senato considerando la motivazione della Commissione carente e a tratti “tautologica”. 

Motivo della segnalazione

Mediante il parere approvato dalla sua XIV Commissione il 12 dicembre 2022, anche la Camera dei deputi si è unita al numeroso gruppo di Camere e Parlamenti nazionali che si sono espressi sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2022 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE(COM(2022)457 final).

Motivo della segnalazione

Il 20 febbraio 2023, nell’ambito dell’esame ex art. 127 r.C., la XIV Commissione della Camera dei deputati ha espresso alla IX Commissione-Trasporti un parere favorevole con un serie condizioni e osservazioni sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM (2022) 812 final) e sulla sua modifica, intervenuta alcuni mesi dopo (COM (2022) 384 final).

Con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/d22144.htm), adottata ad esito della consultazione con il mercato avviata l'8 ottobre 2021, la Consob ha approvato una serie di modifiche alle disposizioni in materia di prospetto e offerta al pubblico contenute nel Regolamento Emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito della Consob dedicata alle consultazioni concluse http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 309, del 30 dicembre 2021).

1. In sede di conversione del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, avvenuta con l. n. 77 del 2020, è stato inserito l’articolo 114-ter, rubricato “misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani”.

Tale disposizione novella l’articolo 23 del d.lgs. n. 164 del 2000 (recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, c.d. Decreto Letta) con l’inserimento del comma 4-bis, in forza del quale “Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”.

L’ARERA, a seguito di remand, riesamina i criteri di aggiornamento del metodo tariffario del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica

Con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, ARERA aveva approvato i “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.

Tra l’altro, il Regolatore era intervenuto sulla disciplina tariffaria relativa al riconoscimento dei costi dell’energia elettrica.

Giova premettere che le prime misure volte al contenimento dei costi dell’energia elettrica erano state introdotte dall’Autorità a partire dal 2014 con il MTI, ossia il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012-2015.

Con la delibera n. 22423 del 28 luglio 2022 (https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22423.htm) la Consob ha approvato un pacchetto di modifiche della normativa in tema di prospetto informativo recata dal Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. La delibera è stata adottata ad esito di una consultazione con il mercato conclusasi in data 6 febbraio 2022 e tenendo conto delle osservazione formulate dallo stakeholders group della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori – COMI) (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione e il parere rilasciato dal COMI sono disponibili nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 182, del 5 agosto 2022).

Con la delibera n. 22437 del 6 settembre 2022 (https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22437.htm), adottata a seguito della consultazione con il mercato avviata il 11 febbraio 2022, la Consob ha apportato interventi di modifica al Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 riguardanti la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 215, del 14 settembre 2022).

Con la delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 (http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22430.htm), adottata a esito della consultazione con il mercato avviata il 17 febbraio 2022, la Consob ha approvato un pacchetto di modifiche al Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 182, del 5 agosto 2022).

Le modifiche muovono innanzitutto dagli interventi normativi adottati in sede europea volti, da un lato, a consentire una rapida ripresa dalla crisi pandemica da Covid-19 (c.d. Capital Markets Recovery Package, o “CMRP") e, dall’altro, a supportare lo sviluppo della finanza sostenibile.

Periodo di riferimento: marzo 2022 – luglio 2022

 

 1. Introduzione. L’AGCOM e il TUSMA

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata investita di un nuovo e rilevante compito regolamentare, derivante dall’approvazione del nuovo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, cd. TUSMA[1].

Come è noto, la recente novella normativa contiene i principi generali e le norme di riferimento in materia di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici, nonché riguardo ai servizi di piattaforma per la condivisione di video (cd. VSP- Video Sharing Platform), alla luce del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, tenuto conto, altresì, delle indicazioni della Corte europea in tema di pluralismo e del nuovo contesto tecnologico e di mercato.

Aggiornato al febbraio 2022

 

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato (ottobre 2021 – febbraio 2022) non si segnalano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è intervenuto con provvedimenti collegiali a carattere particolare rivolti a soggetti determinati (a seguito di reclami, richieste di consultazione preventiva, richieste di pareri, etc.).

Benché questa rubrica sia dedicata all'approfondimento delle principali novità emerse sul piano degli atti normativi, si ritiene di dover dar conto del parere[1] del Garante sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua le categorie e le finalità dei trattamenti di dati, connessi alla lotta all’evasione fiscale, per i quali viene limitato l’esercizio dei diritti dei contribuenti.

Con tale parere il Garante ha chiesto di integrare lo schema di decreto mediante la previsione di specifiche garanzie per il differimento del diritto di accesso dei contribuenti che, all’esito degli accertamenti, saranno risultati in regola.

Questo parere, pur rimanendo estraneo al sistema delle fonti del diritto, può ritenersi strumentale ad atti normativi binding, in particolare relativi, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, all’utilizzo di algoritmi per analisi predittive volte a individuare i contribuenti da sottoporre a controlli in quanto presentano “sintomi” di scarsa fedeltà tributaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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