Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Periodo di riferimento: dicembre 2023 – marzo 2024

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato, non risultano adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “Garante”) atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale.

Si registra, tuttavia, un provvedimento particolarmente rilevante, adottato dal Garante il 21 dicembre[1] scorso che – a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute – è stato sospeso[2] per le ragioni che vedremo in dettaglio più avanti. Si tratta del Documento di indirizzo “Programmi e servizi di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (di seguito, “documento di indirizzo”). Come suggerito dallo stesso nomen iuris non si tratta di un atto binding – almeno nella forma – ma che si rivolge in modo precettivo ai Titolari del trattamento (datori di lavoro pubblici e privati) e che, a pieno titolo, si candida a inserirsi tra gli esempi di ricorso da parte del Garante alla «funzione provvedimentale per fini normativi»[3].

Accade, sovente, che gli atti di soft law (linee guida, documenti di indirizzo, provvedimenti interpretativi) che non hanno valore precettivo anticipino soluzioni normative o le orientino, talvolta però – come nel caso del documento di indirizzo in esame - gli atti emanati dalle Autorità Indipendenti si collocano nella zona grigia tra atti normativi in senso proprio e atti amministrativi generali[4]. È noto che gli atti qualificabili come soft law non implichino obbligo di applicazione da parte dei soggetti a cui si rivolgono, tuttavia, il documento di indirizzo de qua pone dei chiari obblighi in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

In materia di regole di comportamento delle imprese di assicurazione nell’offerta, pubblicità ed esecuzione dei contratti, il Consiglio di Stato conferma il precedente orientamento circa l’ammissibilità di un’eterointegrazione delle norme primarie, anche a prescindere da una loro specificazione per il tramite di norme regolamentari di attuazione. 

Periodo di riferimento: maggio 2024 – agosto 2024

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in poi, l’Autorità) ha adottato alcuni rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire:

  1. la Delibera n. 283/24/CONS, recante il «Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sui servizi digitali», pubblicato in data 1° agosto 2024[1].
  2. la Delibera n. 282/24/CONS, recante il «Regolamento di procedura per la certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra destinatari del servizio e i fornitori di piattaforme online ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sui servizi digitali[2]».

Di seguito verranno illustrati i principali contenuti dei provvedimenti aventi natura di fonte secondaria citati, richiamando in via sintetica: il contesto normativo di riferimento di livello unionale; la giurisprudenza più recente intervenuta sul tema; il contenuto delle misure applicative dei rispettivi Regolamenti.

CONS. STATO, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190

L’appellante lamenta l'assenza di un pericolo per la pubblica incolumità e dell'urgenza di provvedere, dal momento che l'oggetto principale della causa attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.

CONS. STATO, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 105

Il collegio rammenta che le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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