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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei deputati Giancarlo GIORGETTI, Gioacchino ALFANO, BARETTA, BITONCI, LO PRESTI, CICCANTI, CAMBURSANO, COMMERCIO, STUCCHI e CESARIO approvato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2011. Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 2011

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L’unica delibera avente carattere normativo approvata nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali reca «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (delibera del 19 gennaio 2001, in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2001).

Secondo quanto emerge dal sito istituzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Gazzetta Ufficiale, nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 sono state emanate delibere di carattere normativo su varie questioni da parte del Consiglio e della Commissione per i servizi e i prodotti.

Nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 la Corte di cassazione penale ha emesso una sentenza molto interessante dal punto di vista della teoria delle fonti, relativa all’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Corte era stata chiamata a giudicare della richiesta di annullamento di una sentenza di condanna emessa all’esito di un processo in cui un’udienza si era tenuta in assenza del difensore dell’imputato, assenza dovuta all’adesione ad uno sciopero di cui l’avvocato aveva debitamente reso edotto il giudice, chiedendo rinvio di udienza. Secondo il ricorrente, il rigetto dell’istanza di rinvio è illegittimo (e dunque il procedimento giurisdizionale viziato) in quanto il codice di autoregolamentazione professionale relativo alle astensioni collettive delle udienze prevede che lo sciopero sia configurato come legittimo impedimento e il giudice sia vincolato, conseguentemente, ad accogliere l’istanza di rinvio.

Dal sito internet dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo si ricava che, nel periodo  novembre 2010 - gennaio 2011,  l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le «linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (da detto sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale l’atto è stato pubblicato).

Dal sito internet della Commissione nazionale per le società e la borsa si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, e precisamente la delibera n. 17581 del 3 dicembre 2010 recante «Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 1690 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni». Dal medesimo sito si apprende altresì che tale delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010.

Dal sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, la deliberazione del 4 novembre 2010 recante, in allegato, le «Istruzioni per la trattazione dei reclami» (dal sito non è dato peraltro ricavare gli estremi della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale).

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007” ed in particolare l’art. 4, comma 28 che interviene sulla previgente disciplina in materia di lavori pubblici. Tale materia ricade nell’ambito della  potestà legislativa primaria della quale la Regione gode in forza delle previsione di cui all’art. 4  del proprio Statuto di autonomia.

Tale potestà tuttavia, secondo il Governo, deve rispettare (tra gli altri) i limiti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e quelli stabiliti da interventi legislativi statali diretti «a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome».

Fascicolo n. 3/2023

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Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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